Ordine di demolizione atto dovuto e irrilevanza del rinvio della trattazione (Cons. Stato n. 2776 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e vincolato: non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel processo amministrativo non sussiste alcun diritto della parte al rinvio della trattazione della causa fuori dai casi tassativi; il differimento è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., non desumibili dalla mera eventualità di atti sopravvenuti futuri e incerti.
Il Fatto
Il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lizzanello ha ingiunto alla parte ricorrente la demolizione di un fabbricato pluriuso realizzato in carenza di permesso di costruire, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’area interessata era stata oggetto di una precedente ordinanza demolitoria del Comune di Cavallino, annullata dal TAR Puglia per incompetenza in ragione della ritenuta illegittimità della procedura di modifica dei confini comunali: l’immobile continuava pertanto a ricadere nel territorio di Lizzanello.
La parte impugnava l’ingiunzione con cinque motivi davanti al TAR Puglia, sez. III di Lecce, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello, dolendosi della mancata concessione dell’ennesimo rinvio in attesa dell’adozione del PUG, della violazione delle garanzie partecipative e della compatibilità dell’intervento con il DPP al PUG adottato. I Comuni intimati non si costituivano in alcun grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello su tutti i fronti. Quanto alla mancata concessione del rinvio, la Sezione ribadisce che non esiste nell’ordinamento processuale un diritto della parte al differimento della discussione fuori dai casi tassativi previsti dalla legge. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. ammette il rinvio solo in presenza di una situazione eccezionale, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 654 del 2026 e Cons. Stato, Sez. II, n. 9760 del 2025: la mera eventualità che un atto sopravvenuto faccia venir meno l’interesse all’impugnazione costituisce circostanza futura e incerta, priva di incidenza sulla legittimità dei provvedimenti repressivi già adottati. I numerosi rinvii già ottenuti dal 2019 al 2024, lungi dal giustificare ulteriori differimenti, imponevano una rapida decisione.
Sul versante sostanziale, la Corte conferma che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che l’omesso avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 rileva solo come irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (Cons. Stato, Sez. III, n. 1268 del 2026; Cons. Stato, Sez. VII, n. 3168 del 2025). La partecipazione procedimentale non avrebbe in alcun modo potuto modificare l’esito demolitorio.
Né la pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini tra i Comuni, risalente al 2006, imponeva al dirigente di investire della questione l’organo politico o di valutare l’opportunità della demolizione. Rileva unicamente la competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi. L’ordine di demolizione non esige motivazione specifica sull’interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione delle opere e l’individuazione delle violazioni accertate, né il mero decorso del tempo incide sull’esercizio del potere repressivo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6301 del 2025; Cons. Stato, Sez. II, n. 9688 del 2025).
Infine, la pretesa compatibilità dell’intervento con il DPP al PUG adottato è sfornita di riscontro, posto che le disposizioni invocate contemplano conservazione e riuso del patrimonio esistente, non l’edificazione ex novo. In ogni caso, l’eventuale edificabilità dell’area non consentiva di costruire senza titolo edilizio: la compatibilità con lo strumento urbanistico poteva semmai fondare una domanda di sanatoria. L’appello è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dei Comuni intimati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.