Ordine di demolizione tra atto vincolato e silenzio sulla sanatoria (Cons. Stato n. 2266 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è espressione di attività amministrativa vincolata: non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, essendo sufficiente il riscontro oggettivo dell’abusività e dell’assoggettabilità delle opere al permesso di costruire. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso: ne determina soltanto un arresto temporaneo dell’efficacia, che opera in termini di mera sospensione e viene meno con il rigetto, anche tacito, della domanda. Il decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non genera alcun affidamento legittimo tutelabile in capo al proprietario del cespite.

Il Fatto

Il responsabile del settore urbanistica di un Comune campano ingiungeva la demolizione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo edilizio. Il destinatario impugnava l’ordinanza davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, carenze istruttorie e motivazionali, il lungo tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e l’assenza di motivazione sull’interesse pubblico.

Il TAR rigettava il ricorso, qualificando i provvedimenti repressivi in materia edilizia come atti vincolati, non bisognevoli di ulteriore motivazione, e precisando che l’eventuale istanza di sanatoria comporta solo un arresto temporaneo dell’efficacia della misura. Proponeva appello il destinatario dell’ordine. Nel corso del giudizio l’Amministrazione dava conto dell’emissione di un’ordinanza di immissione nel possesso e acquisizione delle opere abusive, non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’omesso esame della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio la ritiene palesemente infondata: il TAR ha correttamente richiamato l’orientamento secondo cui l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati per i quali non vi è spazio per momenti partecipativi del destinatario.

La decisione valorizza il più recente indirizzo, espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8861 del 2025, secondo cui gli ordini di demolizione, aventi contenuto vincolato in conformità ai poteri di controllo del territorio, non richiedono specifica motivazione né la preventiva partecipazione degli interessati, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Nessuna omissione di valutazione è dunque imputabile ai giudici di prime cure.

Il secondo motivo riguarda l’istanza di accertamento di conformità che l’appellante assume pendente davanti al Comune. Il Collegio rileva, in primo luogo, che della presentazione non è stata data alcuna prova, non essendo indicati né numero di protocollo né data. In ogni caso, anche a volerla ritenere proposta, sarebbe spirato il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio diniego ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Sul piano sistematico la Corte richiama l’indirizzo dato per condiviso — Cons. Stato, Sez. VII, n. 73 del 2026 — secondo cui la presentazione dell’istanza ex art. 36 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendovi alcuna automatica necessità di un nuovo provvedimento di demolizione: essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine, operante come mera sospensione.

Il terzo motivo contesta la pretesa carenza istruttoria e il lungo periodo di inerzia dell’Amministrazione. La Corte ribadisce che l’ordinanza di demolizione non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata e che il decorso del tempo non può generare alcun affidamento legittimo, riferendosi la relativa tutela a provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9141 del 2025). L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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