Inapplicabile la riforma sul voto in condotta prima del regolamento attuativo (TAR Toscana n. 2073 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi non può fondare la non ammissione alla classe successiva in applicazione della legge n. 150/2024 prima dell’emanazione del regolamento attuativo dalla stessa previsto. In virtù del principio del tempus regit actum, la legittimità dell’atto amministrativo si accerta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. La valutazione del comportamento deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e non può riferirsi a un singolo episodio. La mancata instaurazione di un procedimento disciplinare, l’assenza di una sanzione e il difetto di motivazione e di istruttoria inficiano radicalmente la legittimità del provvedimento di non ammissione.

Il Fatto

I genitori di un alunno minore hanno impugnato la comunicazione di non ammissione alla classe successiva, la votazione di cinque in condotta, i verbali di scrutinio e il verbale di revisione adottati dal Consiglio di classe di un liceo scientifico senese. All’alunno era stata attribuita la valutazione di cinque in condotta in relazione alla partecipazione, ammessa dallo stesso studente, a un episodio di furto ai danni di un’altra allieva, consumato materialmente da un compagno mentre egli rimaneva sulla porta.

La comunicazione di mancata ammissione richiamava generiche carenze nella preparazione, mentre i voti attribuiti risultavano tutti superiori alla sufficienza e il debito in fisica era stato recuperato con esito positivo. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti e, in via gradata, la condanna al risarcimento del danno derivante dalla perdita dell’anno scolastico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. La questione centrale attiene alla applicabilità della legge n. 150/2024, che ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 62/2017, prevedendo la non ammissione in caso di comportamento inferiore a sei decimi. Il TAR rileva che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2024 subordina l’applicazione della disciplina all’emanazione di uno o più regolamenti entro centottanta giorni.

Al momento della delibera il regolamento attuativo non era stato emanato: la bozza ministeriale era stata oggetto di rilievi del Consiglio di Stato. Solo il 25 settembre 2025 è stato pubblicato il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, applicabile a partire dall’anno scolastico successivo. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la legittimità dell’atto amministrativo si accerta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (TAR Lazio, sez. III, n. 5442 del 2025). La delibera risulta così fondata su una disciplina inapplicabile.

Il TAR esamina poi il quadro normativo vigente al momento dei fatti. Il d.P.R. n. 122/2009 richiedeva che il Consiglio di classe accertasse preventivamente l’avvenuta irrogazione di almeno una sanzione disciplinare. Il D.M. n. 5/2009, all’art. 3, stabilisce che la valutazione non può riferirsi a un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo sull’intero anno scolastico. Nel caso concreto nessuna sanzione era stata irrogata e il Consiglio straordinario aveva accertato il contributo a un unico episodio.

Il Collegio rileva l’assenza di un vero procedimento disciplinare: non vi è traccia di una completa istruttoria né delle valutazioni sui fatti contestati. Dal verbale non è ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito, essendosi l’Amministrazione limitata a recepire la confessione e a rinviare la decisione. Il cinque in condotta non rientra tra le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto, circostanza incontestata.

Il cumulo tra fondamento su disciplina inapplicabile, mancata instaurazione del procedimento disciplinare e carenza di motivazione integra un evidente difetto di motivazione e di istruttoria. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti annullati, con condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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