Ottemperanza al giudicato e nomina anticipata del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 848 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del dipendente va eseguito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’azione esecutiva è proponibile solo dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine congruo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. L’inerzia seriale e non isolata giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente, per un importo di euro 533,97.

Il titolo era stato pubblicato il 16.01.2025, notificato il 28.01.2025 e non opposto. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, e l’immediata nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nella formulazione risultante dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso, senza esito, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Tale termine, ha precisato il Tribunale, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, quale condizione per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione ridotta in ragione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione ai giudicati civili dei docenti non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne rimaste inottemperate e interessi maturati. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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