Volumetria ERP tra piano di lottizzazione e acquisizione sanante (TAR Puglia n. 226 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra gli estremi dell’occupazione illecita di diritti edificatori, né consente l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 380/2001, la vicenda in cui la volumetria destinata a edilizia residenziale pubblica sia stata attribuita da una variante di piano di lottizzazione valida ed efficace, dotata di valore di dichiarazione di pubblica utilità, e sia stata concretamente realizzata con concessioni edilizie legittime, non impugnate. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sul provvedimento con cui l’amministrazione nega la scelta tra restituzione del bene e acquisizione sanante, perché tale scelta è espressione di potere discrezionale. La pretesa all’indennizzo fondata su clausole convenzionali postume, che impegnino il Comune a espropriare i volumi entro un termine decennale, è soggetta a prescrizione decennale, decorrente dalla stipula della convenzione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di suoli ricompresi in un piano di lottizzazione in zona di nuova espansione, chiede al Comune la restituzione della volumetria che assume essere stata illecitamente utilizzata dall’amministrazione, in parte destinata a edilizia residenziale pubblica, senza espropriazione né indennizzo; in via subordinata domanda l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante di quella volumetria.
La società impugna il provvedimento con cui il dirigente comunale, ottemperando alla sentenza del TAR n. 1513/2021 dichiarativa dell’illegittimità del silenzio sulla diffida, ha opposto il perfezionamento di un’espropriazione atipica risalente alla variante del piano di lottizzazione del 1996, con conseguente prescrizione della pretesa indennitaria. Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la giurisdizione amministrativa, già accertata nella sentenza n. 1513/2021. Richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 25039/2016, rileva che essa riguardava la quantificazione dell’indennità per espropriazione di fatto, secondo orientamenti poi superati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. I poteri dell’amministrazione che occupi illecitamente un’area sono oggi ricondotti alla scelta tra restituzione previa riduzione in pristino e acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 380/2001; il sindacato su tale scelta spetta al giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La volumetria è stata attribuita ai suoli ERP con la delibera consiliare n. 8/1996, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, e quindi trasferita alle cooperative e realizzata con concessioni edilizie non impugnate, con conseguente acquiescenza. Le convenzioni del 2005 e del 2009 non rimettono in termini la società, configurando al più un’obbligazione contrattuale postuma.
Il gravame è comunque infondato. Non si configura un’attività contra legem, ma un’attività riconducibile a una variante di piano valida ed efficace, eseguita con concessioni legittime. L’acquisizione sanante presuppone l’utilizzazione di un’area in assenza di valido ed efficace provvedimento, ipotesi non riscontrabile nella specie. La delibera prevedeva l’operatività immediata delle previsioni ERP, con effetto conformativi prescindendo dal convenzionamento, in linea con la sentenza n. 4648/2002.
Le clausole convenzionali, se anche avessero istituito un impegno a espropriare i volumi entro dieci anni, sarebbero comunque soggette a prescrizione decennale, ormai maturata alla data della diffida del 24 novembre 2020. Infine, la sentenza n. 1513/2021 conteneva solo l’accertamento del silenzio illegittimo con condanna a provvedere: il provvedimento espresso è stato adottato, senza violazione del giudicato. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.