Ordine di demolizione atto vincolato senza avviso né motivazione sul pubblico interesse (TAR Sicilia n. 2404 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e vincolato e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi peculiari di complessità. Non sussiste alcun obbligo di indicare nel provvedimento di demolizione l’area da acquisire in caso di inottemperanza, trattandosi di adempimento proprio del successivo provvedimento di acquisizione. L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non prefigura la sostituzione dell’ordine di ripristino con la sanzione pecuniaria, e l’eventuale fiscalizzazione ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza, rilevando solo nella fase esecutiva. L’atto, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legittimità violata.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di un fabbricato sito nel territorio comunale, pervenutole per atto di compravendita. Il provvedimento riguardava un immobile realizzato in totale assenza di titolo abilitativo. Davanti al TAR Sicilia la parte ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’errata qualificazione delle opere come pertinenziali e non come nuova costruzione, la mancata indicazione dei beni da acquisire in caso di inottemperanza e la possibilità di fiscalizzare l’abuso.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo osservando che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e vincolato, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. La regola trova deroga solo in ipotesi peculiari di complessità, estranee al caso concreto.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che le opere consistono in un fabbricato di 77,6 mq esternamente rifinito e completo di infissi, in un manufatto allo stato grezzo di circa 61 mq, di cui circa 28 destinati a veranda, e nell’installazione di una fossa settica. Da tale descrizione emerge la riconducibilità delle stesse alla nozione di nuova costruzione, e non di opera minore o pertinenziale, con conseguente necessità del permesso di costruire ex artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, come recepiti dalla legge regionale siciliana.

Il terzo motivo non merita accoglimento: il provvedimento impugnato precisa espressamente che, in caso di inottemperanza, l’immobile e l’area di sedime saranno acquisiti di diritto al patrimonio comunale. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di indicare nell’ordine di demolizione l’area da acquisire, trattandosi di adempimento che il Comune dovrà porre in essere solo con il successivo provvedimento di acquisizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Infine, il Collegio esclude che l’ordine di ripristino possa essere sostituito con la sanzione pecuniaria: la norma non lo prefigura, e la prospettata fiscalizzazione ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza, assumendo eventualmente rilievo nella successiva fase di esecuzione. L’atto, per la sua natura vincolata, non richiede neppure motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legittimità violata.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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