Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2399 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., il creditore che agisce per l’esecuzione del giudicato è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dal titolo esecutivo, dalla sua notificazione e dal decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Una volta assolto tale onere, incombe sull’amministrazione intimata l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 c.c. La mera costituzione formale dell’ente, priva di contestazione documentale e di valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere e lascia integro l’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Il Collegio afferma la persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente — docente — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.500,00, oltre accessori e spese.

La ricorrente ha esposto di aver notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione in data 21 febbraio 2024 e che lo stesso era passato in giudicato; il Ministero, tuttavia, non aveva adottato alcun atto esecutivo. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza contestare la documentazione avversaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su tali presupposti il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

Il nucleo argomentativo riguarda il riparto dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.

Su tale base, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il prodursi delle condizioni che ne escludono l’obbligo. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta. Il Collegio ne trae la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

L’obbligo di esecuzione si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, cui è assegnato un ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, richiamata dalla l. n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in € 550,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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