L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede garanzie partecipative (TAR Puglia n. 1455 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla individuazione e qualificazione degli abusi. L’attività di repressione degli abusi edilizi ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non è assistita da particolari garanzie partecipative, non essendo necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. legge n. 241/1990, poiché l’apporto collaborativo del privato non può mutare l’esito di un procedimento vincolato. La valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, dovendo l’amministrazione esaminare contestualmente le opere realizzate per contrastare artificiose frammentazioni elusive della sanatoria. La qualificazione di una struttura come pergotenda in edilizia libera presuppone carattere leggero, non stabile infissione al suolo e copertura retrattile, tali da escludere la creazione di nuovo volume.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza n. 53 del 06.06.2024 con cui il Comune di Maglie ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere realizzate in assenza di permesso di costruire e con variazioni essenziali, individuate in due distinti abusi: le modifiche di un vano tecnico originariamente assentito e la realizzazione di una tenda con struttura in alluminio, chiusa su tre lati, su una terrazzina.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, per l’asserita sanabilità delle opere e per la natura di pergotenda in edilizia libera della struttura, oltre alla violazione delle garanzie partecipative. In via cautelare il Tribunale aveva dapprima accolto l’istanza con decreto monocratico e poi sospeso l’efficacia dell’ingiunzione con ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal consolidato indirizzo secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione ulteriore rispetto alla indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 2023). Nel caso concreto il provvedimento descrive specificamente le opere contestate e individua con esattezza le norme violate, mentre le doglianze attoree risultano generiche e smentite dagli accertamenti compiuti dal Settore Urbanistica e dalla Polizia Locale, richiamati per relationem.
Quanto alle garanzie partecipative, il Tribunale richiama l’orientamento per cui l’attività repressiva ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è di natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2523 del 2022; Sez. II, n. 9892 del 2023). Trattandosi di procedimento vincolato all’accertamento delle violazioni, l’apporto collaborativo del privato non avrebbe potuto mutarne l’esito.
Il secondo motivo è respinto sul rilievo che l’abuso edilizio va valutato in visione complessiva e non atomistica, derivando il pregiudizio all’assetto del territorio dall’insieme delle opere e non dal singolo intervento, con necessità di contrastare frammentazioni elusive della sanatoria (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029 del 2023; Sez. VI, n. 4919 del 2021). Anche l’esame singolo degli abusi conferma la legittimità dell’ordine: per il vano tecnico il richiamo agli artt. 36 e 34-bis d.P.R. n. 380/2001 non esclude l’avvenuta esecuzione delle modifiche in difetto di titolo.
Quanto alla struttura in alluminio, il Collegio esclude la qualificazione come pergotenda, che richiede carattere leggero, non stabile infissione al suolo e copertura retrattile, tale da non creare nuovo volume (Cons. Stato, Sez. II, n. 5918 del 2025). Le fotografie in atti dimostrano una struttura non precaria, destinata a creare nuovo volume e collegata direttamente all’abuso sub 1. Il terzo motivo è infine dichiarato generico e indimostrato; le spese sono compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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