Condanna penale e obbligo dichiarativo nel bando: esclusione legittima (TAR Puglia n. 1456 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego, essendo venuto meno il requisito della buona condotta e non operando la destituzione automatica ex art. 85 T.U. L’amministrazione può tuttavia escludere il candidato ove dia conto, con autonoma e specifica valutazione, del particolare disvalore dei reati rispetto alle funzioni da assegnare e al rapporto di fiducia sotteso all’obbligo di lealtà ex art. 98 Cost. Il bando di concorso è lex specialis e vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione, senza margine di disapplicazione. Ove imponga di dichiarare ogni precedente penale iscrivibile nel casellario, l’obbligo dichiarativo è più ampio di quello del d.P.R. n. 313/2002 e la dichiarazione non veritiera produce decadenza ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.D. n. 2200/2019 e dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura selettiva indetta con D.D. n. 2200/2019 per l’assunzione di personale addetto a servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche. Si classificava utilmente, ma veniva escluso in un primo momento per una sentenza di patteggiamento del 2014, con pena di undici mesi e sospensione condizionale, per reati di falsità in atti pubblici e fraudolento danneggiamento.
Il TAR Lecce annullava quella prima esclusione, ritenendo il reato estinto ai sensi dell’art. 445 c.p.p. Il Consiglio di Stato, in riforma parziale, precisava che l’estinzione non opera ipso iure ma richiede una pronuncia del giudice dell’esecuzione, e annullava comunque l’esclusione perché disposta in via automatica, ordinando all’amministrazione di rideterminarsi. Seguiva il nuovo decreto del 30.8.2023, impugnato con ricorso integrato da motivi aggiunti, con contestuale domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua due pilastri argomentativi autonomi a sostegno dell’esclusione: la valutazione di incompatibilità tra condanna e assunzione, e la dichiarazione non veritiera resa in domanda. Ciascuno è idoneo, da solo, a sorreggere la determinazione.
Quanto al primo profilo, il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’ente può considerare il disvalore dei reati, dando conto della loro incompatibilità con le funzioni da assegnare, in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (Tribunale Bari, Sez. lav., n. 1980/2020). La condanna penale può essere causa di esclusione ove si accompagni una autonoma e specifica valutazione sulla gravità dei reati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4812/2001; TAR Lazio, Sez. III, n. 36/2022; TAR Sicilia, Sez. II, n. 1867/2022).
Nel caso concreto l’amministrazione ha fatto corretta applicazione di tali principi: i reati riguardano la falsificazione di atti pubblici e la precostituzione di prove per conseguire indennizzi assicurativi non dovuti. La motivazione non è carente né illogica, perché esplicita il contrasto tra tale condotta e l’obbligo di lealtà del dipendente pubblico.
Quanto al secondo profilo, il Collegio rileva che l’art. 5, comma 5, lett. l), del bando imponeva di dichiarare non solo le condanne ostative, ma ogni precedente penale iscrivibile nel casellario. Il ricorrente aveva invece dichiarato di non averne. La circostanza che l’estinzione del reato sia stata pronunciata in data successiva alla domanda non assume rilievo esimente, non potendosi riconoscere efficacia estintiva automatica. Il TAR ribadisce che il bando è lex specialis e vincola l’amministrazione senza margini discrezionali (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1148/2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 8821/2019).
Respinta la tesi del ricorrente sull’operatività dei limiti del d.P.R. n. 313/2002, il Collegio conclude per l’infondatezza del ricorso e della domanda risarcitoria, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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