Clausola di salvaguardia e acquiescenza: inammissibile il ricorso contro i tetti di spesa sanitari (TAR Molise n. 339 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione senza riserve del contratto di budget da parte della struttura sanitaria privata accreditata, intervenuta prima della proposizione del ricorso, integra acquiescenza ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, ricompresi nell’ambito applicativo della c.d. clausola di salvaguardia. Tale adesione volontaria, espressa e incondizionata, manifesta la rinuncia alla posizione giuridica sostanziale e al diritto processuale di agire, determinando carenza originaria di interesse e conseguente inammissibilità del gravame. La clausola di salvaguardia è legittima in quanto funzionale al contenimento della spesa pubblica sanitaria, nel quadro dei piani di rientro, e non comprime il diritto di difesa, poiché l’operatore mantiene la facoltà di non aderire e di agire per le sopravvenienze.
Il Fatto
La Medical Center s.r.l., operatore privato accreditato con il servizio sanitario regionale, ha impugnato gli atti con cui la Struttura Commissariale e l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise hanno definito i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie per l’anno 2023, nonché il relativo schema di contratto di budget. La società ha contestato la quantificazione riduttiva del budget per le prestazioni erogate a pazienti extraregionali e la stessa previsione di un tetto massimo per tale tipologia di attività.
L’ASREM ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la struttura aveva sottoscritto, in data 15 febbraio 2023, il contratto annuale contenente la clausola di salvaguardia che implica l’accettazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti e la rinuncia alle impugnazioni, già instaurate o instaurabili, avverso i medesimi atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile per originaria carenza d’interesse. Il Collegio ha rilevato che il DCA impugnato, emesso il 26 gennaio 2023, era stato adottato prima della firma del contratto di budget e ne costituiva presupposto essenziale, essendo richiamato nelle premesse e definendo l’elemento del valore delle prestazioni. La clausola di salvaguardia dell’art. 8 del contratto prevedeva l’accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti e la rinuncia alle azioni o impugnazioni avverso atti già adottati e conoscibili.
La sottoscrizione senza riserve, avvenuta prima della notifica del ricorso, ha integrato lo schema tipico dell’acquiescenza, manifestando inequivocabilmente la volontà di rinunciare alla posizione giuridica lesa e al diritto a ricorrere. Il Collegio si è richiamato all’orientamento giurisprudenziale consolidato sulla legittimità delle clausole di salvaguardia, funzionali a prevenire conflitti e a garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, pur precisando che esse non precludono l’impugnazione di provvedimenti sopravvenuti che incidano retroattivamente sul contratto.
Il TAR ha inoltre evidenziato che, anche nel merito, il ricorso sarebbe risultato infondato. Quanto alla dedotta violazione dei diritti partecipativi, l’atto impugnato ha natura di programmazione generale, esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 13 della l. n. 241/1990, e il budget è stato addirittura lievemente incrementato. Riguardo alla riduzione della componente extraregionale, la scelta è apparsa ragionevole in quanto compensata dall’incremento del tetto per l’utenza regionale, finalizzato a ridurre la mobilità passiva, e comunque allineata ai volumi di attività delle precedenti annualità.
Quanto al tetto per le prestazioni extraregionali, il Collegio ha ritenuto legittima l’imposizione di un limite massimo, trattandosi di una voce di costo complessivo del sistema sanitario che richiede una rigorosa programmazione, sia per il bilancio regionale sia per la tenuta del quadro finanziario nazionale. I precedenti del Consiglio di Stato richiamati dalla ricorrente sono stati distinti per la peculiarità del soggetto allora coinvolto, operante in alta specialità e direttamente contrattualizzato con la Regione. In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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