Accesso agli atti su sospensione patente per esercizio del diritto di difesa (TAR Campania n. 3699 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti amministrativi, il soggetto sottoposto a sospensione provvisoria della patente ai sensi dell’art. 223 cod. strada è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione del provvedimento prefettizio di sospensione e della relata di notifica, ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990. Tale interesse è strumentale all’esercizio del diritto di difesa, anche in sede penale e risarcitoria, e non richiede la previa dimostrazione dell’illegittimità dell’atto.
Il Fatto
A seguito di un sinistro stradale con conseguenze penali, al ricorrente veniva ritirata la patente di guida. In data 1° febbraio 2026 il ricorrente chiedeva all’Autorità prefettizia copia dell’eventuale provvedimento di sospensione della patente, mai notificatogli; in data 15 febbraio 2026 integrava l’istanza chiedendo copia di tutta la documentazione relativa alla sospensione provvisoria e alla notifica del relativo provvedimento.
Non avendo ottenuto alcun riscontro, il ricorrente impugnava il silenzio rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, riconoscendo in capo al ricorrente la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso, quale presupposto di legittimazione previsto dall’art. 22 l. n. 241/1990.
La domanda di accesso risponde a una finalità difensiva precisa: il ricorrente intende verificare l’esistenza del provvedimento di sospensione della patente e la ritualità della sua notifica, al fine di esercitare i propri diritti di difesa nelle competenti sedi, anche sotto il profilo risarcitorio.
Non è richiesta la previa dimostrazione dell’illegittimità dell’atto amministrativo, essendo sufficiente la strumentalità della documentazione rispetto alla tutela delle proprie ragioni. Il Collegio ha quindi accertato il diritto all’ostensione, ordinando all’amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, ove esistente, e di attestarne l’inesistenza in caso contrario, nel termine di trenta giorni.
Il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, poiché l’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. le prevede solo in caso di violazione del giudicato, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. La nomina del Commissario ad acta è stata riservata a una successiva eventuale richiesta di parte. Le spese di lite sono state liquidate a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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