Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (C.G.A.R.S. n. 201 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione, motivata dall’adozione di atti sopravvenuti che hanno satisfattivamente inciso sulla posizione sostanziale, determina la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi di gravame quando la parte rinunci, anche solo implicitamente, alla pretesa decisione. La sopravvenienza di un provvedimento favorevole, nella specie un permesso di costruire in sanatoria che definisce la domanda di condono, priva l’appellante dell’interesse alla riforma della sentenza impugnata. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola dichiarazione della parte, senza necessità di accertare la fondatezza dell’appello. Le spese di lite sono compensate quando sussistono giuste ragioni legate all’evoluzione della vicenda amministrativa.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, una pluralità di atti adottati dal Comune di Modica e dal Genio civile di Ragusa in materia di abusi edilizi: un’ordinanza di sospensione dei lavori del marzo 2018, un’ingiunzione di demolizione dell’aprile 2018, un decreto di sospensione dei lavori emesso dal Genio civile, una nota che sospendeva la definizione della domanda di condono, un accertamento di inottemperanza alla demolizione e un’ordinanza di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria. Il TAR, con la sentenza n. 1769 del 4 luglio 2022, aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, accolto il primo ricorso per motivi aggiunti annullando una nota comunale del 2019 e compensato le spese.

L’appellante ha proposto appello. Nel corso del giudizio ha depositato una nota del 25 gennaio 2025 con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 87 del 12.07.2023, che accoglieva la domanda di condono edilizio del 1986.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione dell’appellante e la qualifica come rinuncia alla pretesa decisione sul merito dell’appello. La questione giuridica attiene dunque esclusivamente alle conseguenze processuali della carenza di interesse sopravvenuta.

Il C.G.A.R.S. applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene una causa che fa venir meno l’interesse alla decisione. La norma opera sul piano dell’ammissibilità della domanda e non richiede l’accertamento della fondatezza dei motivi.

La base fattuale della declaratoria è ricostruita in modo puntuale. L’appellante ha richiamato gli atti impugnati e ha documentato che il permesso di costruire in sanatoria n. 87 del 12.07.2023 ha definito la domanda di condono del 1986, che le opere non oggetto di condono erano legittime perché realizzate prima del 1967 e che le opere minori erano state rimosse secondo il verbale del 5 giugno 2023. Ha inoltre evidenziato che il decreto del Genio civile costituiva atto consequenziale alla segnalazione comunale, ormai superata.

Su questa premessa il Collegio ritiene che gli atti sopravvenuti abbiano inciso in senso satisfattivo sulla posizione sostanziale dell’appellante, esaurendo l’interesse alla riforma della sentenza appellata. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giuste ragioni di compensazione, coerentemente con l’evoluzione della vicenda amministrativa e con la definizione della domanda di condono intervenuta in pendenza di giudizio. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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