L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede avviso di avvio (TAR Puglia n. 271 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge la demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce espressione di attività vincolata e a carattere sanzionatorio. Una volta accertata l’assenza del titolo edilizio, non residuano margini discrezionali e non è pertanto necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. L’omessa notifica dell’ingiunzione al comproprietario non inficia la legittimità del provvedimento, ma ne determina l’inefficacia nei soli confronti del soggetto non destinatario della notifica. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire di diritto non è motivo di illegittimità dell’ordine di demolizione, poiché quel requisito attiene alla distinta misura dell’acquisizione e può essere colmato nel successivo procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria pro indiviso di una quota di un terreno agricolo, impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Lizzanello, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, le ingiungeva di demolire entro novanta giorni un fabbricato pluriuso e il muro di recinzione realizzati in assenza di permesso di costruire. L’atto faceva seguito a una precedente ordinanza del limitrofo Comune di Cavallino, annullata dal TAR Lecce per incompetenza dell’ente emanante, con trasmissione della pratica al Comune ora intimato.

Proposto ricorso per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli atti presupposti e violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 sotto il profilo della notifica ai soli comproprietari e della mancata planimetria, la causa giungeva alla decisione dopo una lunga serie di rinvii. I Comuni intimati non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso nel merito. Sul primo motivo, i giudici richiamano la giurisprudenza prevalente secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione è vincolata e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, perché la partecipazione del privato non potrebbe condurre a esito diverso. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 7785 del 2023.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che l’area su cui insistono le opere abusive rientra nel territorio del Comune di Lizzanello, che ha doverosamente emesso l’ingiunzione in esecuzione di attività vincolata. L’indirizzo politico volto alla cessione dell’area al Comune di Cavallino e l’asserita inadeguatezza dell’istruttoria sono considerati irrilevanti ai fini di causa.

Sul terzo motivo, il Collegio esclude che la mancata notifica ai comproprietari determini illegittimità: ne deriva solo l’inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti non destinatari della notifica, che restano abilitati a impugnarlo (Cons. Stato, Sez. II, n. 253 del 2023). Parimenti non vizia l’atto la mancata allegazione della planimetria, poiché l’indicazione dell’area è requisito dell’acquisizione, distinta misura sanzionatoria, colmabile nel successivo procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8782 del 2022).

Il Tribunale precisa, per completezza, che resta salva ogni valutazione discrezionale del Comune in ordine a una eventuale sanatoria in occasione della nuova pianificazione urbanistica. Il ricorso è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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