Ordine di demolizione: atto vincolato, irrilevante il tempo trascorso (TAR Sicilia n. 3037 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico al ripristino dei luoghi, neppure quando intervenga a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il carattere vincolato della sanzione ripristinatoria esclude l’obbligo di comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e non consente di configurare un affidamento tutelabile del proprietario al mantenimento delle opere. La fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 non è condizione di legittimità dell’ordine e va valutata dall’Amministrazione solo nella successiva fase esecutiva, con onere probatorio a carico del destinatario.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile realizzato nel 1984 in assenza di concessione edilizia, impugnavano l’ingiunzione con cui il Comune ordinava la demolizione della sopraelevazione del piano interrato, per una superficie di circa 200 mq, e il ripristino dello stato dei luoghi conformemente alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2010.
Nel 1986 era stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985; nel 2010 il Comune rilasciava concessione in sanatoria limitata al piano interrato. I ricorrenti sostenevano che la sanatoria avesse riguardato l’intera costruzione e censuravano il provvedimento per contraddittorietà, difetto di preavviso procedimentale, carenza di motivazione sull’interesse pubblico e violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che la concessione edilizia in sanatoria riguarda esclusivamente il piano sottostrada di circa 300 mq e non il piano soprastante, escluso dalla sanatoria secondo la nota apposta agli elaborati grafici depositati dall’Amministrazione. La sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione nulla dice sulla legittimità urbanistico-edilizia degli interventi.
Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui l’ordine di demolizione è atto dovuto e a procedimento vincolato: l’abuso rientra nella sfera di controllo dell’interessato e non è quindi necessario il preavviso.
Il terzo motivo è infondato. In linea con Cons. Stato n. 1953/2022 e Cons. Stato n. 10184/2022, il Collegio afferma che l’ordine demolitorio non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neanche a distanza di tempo dall’abuso: la repressione dell’illecito corrisponde per definizione all’interesse al ripristino e la motivazione è adeguata nella descrizione delle opere e nella constatazione della loro abusività.
Il TAR esclude altresì che rilevi l’estraneità del ricorrente all’esecuzione materiale dell’abuso. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, destinatario dell’ordine è il soggetto titolare del potere di rimuovere l’abuso, ossia il proprietario, a prescindere dalla responsabilità storica: l’ordine ha natura reale.
Infine, la censura sul pregiudizio alla parte conforme è genericamente dedotta e infondata. L’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 costituisce mera eventualità della fase esecutiva e spetta al destinatario provare il pregiudizio alla stabilità dell’edificio e l’impossibilità di diversa soluzione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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