Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 2701 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali, anche soltanto relativi. Sono sanabili esclusivamente gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni di legge, compreso il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’aumento di volumetria non integra alcuna di tali tipologie, con la conseguenza che il diniego dell’Amministrazione è atto vincolato. Ove difettino i presupposti sostanziali della sanatoria, non è configurabile alcuna formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso il parere negativo della Soprintendenza in ordine a un’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. L’istanza riguardava un ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, mediante realizzazione di una camera con servizio, una veranda soggiorno e lavori di trasformazione del piano terra, in difformità alla concessione edilizia. L’immobile è collocato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nel territorio di un comune siciliano.
La ricorrente ha dedotto la violazione della normativa regionale sul condono e sul silenzio-assenso, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza istruttoria, oltre all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza di rinvio, giudicata generica, escludendo rilievo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001, estranee all’istanza di condono per cui è causa. Nel merito richiama i propri precedenti ai sensi dell’art. 74 c.p.a. e ricostruisce il quadro normativo.
La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria per le opere in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, per violazione della riserva statale in materia ambientale. Da ciò deriva che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.
Il Collegio precisa quindi le condizioni cumulative richieste dall’art. 32, comma 27, lett. d): anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di illecito minore di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difettano la terza e la quarta condizione, poiché l’intervento comporta un aumento di volumetria estraneo agli interventi minori.
Sul versante paesaggistico il Collegio richiama la nozione ampia di volume e di superficie utile, comprendente qualsiasi nuova edificazione e ogni opera calpestabile, a prescindere dalla destinazione. Respinte anche le censure sul preavviso di rigetto, stante la natura vincolata dell’attività amministrativa, e quella sul silenzio-assenso: l’art. 46 della l.r. n. 17/2004 è stato dichiarato incompatibile dalla Corte costituzionale n. 155/2021, con abrogazione implicita dal 2011, e comunque concerne autorizzazioni a eseguire opere, non titoli in sanatoria. Il limite normativo opera a monte delle valutazioni paesaggistiche.
Il ricorso è pertanto infondato e rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.