Inammissibile il rito del silenzio per l’esecuzione di attività materiali (TAR Sicilia n. 2695 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito avverso il silenzio, previsto dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone che l’istanza del privato sia diretta a ottenere l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Esso non è esperibile quando la sollecitazione abbia a oggetto un obbligo di eseguire che richiede, per il suo adempimento, una mera attività materiale e non provvedimentale. In tale ipotesi il dovere di clare loqui non sorge e il ricorso è inammissibile, restando ferma la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario a tutela del diritto di proprietà o del possesso. Parimenti inammissibile è l’azione di condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. fondata sulla medesima pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile il cui accesso avviene esclusivamente attraverso una via sulla quale un confinante aveva installato un cancello che ne impediva il transito. Dopo reiterate segnalazioni, il Sindaco aveva emesso un’ordinanza con cui intimava la rimozione di ogni impedimento al passaggio entro un termine prestabilito. Spirato inutilmente il termine, il ricorrente ha dapprima sollecitato il Comune ad avvalersi della forza pubblica e, in seguito, ha diffidato formalmente l’Ente all’esecuzione dell’ordinanza.

Non avendo il Comune dato alcun riscontro né avviato il procedimento esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna all’esecuzione coattiva dell’ordinanza e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito; si è costituito il controinteressato per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver dato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. del possibile profilo di inammissibilità, ritiene superfluo accertare l’esatta ampiezza dell’ordine sindacale. Che si tratti della rimozione integrale del cancello o della sola ablazione di chiusure e lucchetti, l’attuazione dell’ordine implica comunque lo svolgimento di un’attività meramente materiale, senza adozione di provvedimenti amministrativi.

La Corte richiama la struttura del rito contra silentium e la sua origine normativa, evidenziando come esso sia funzionale a ottenere un provvedimento esplicito dell’amministrazione. Ne restano pertanto esclusi non solo i casi di silenzio significativo, ma anche gli obblighi di eseguire che richiedono un’attività materiale, con corrispondente potestà esecutiva e non provvedimentale dell’ente. Il Collegio cita sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 5500 del 2006 e TAR Lazio, Roma, n. 7875 del 2024.

Il Tribunale prende atto del diverso orientamento che, valorizzando il canone di esecutività dei provvedimenti di cui all’art. 21-quater della legge n. 241/1990, ammette il rito del silenzio anche per ottenere l’esecuzione materiale dell’atto. Tale indirizzo non viene condiviso: si osserva che, secondo ius receptum, presupposto dell’azione è la natura provvedimentale dell’attività sollecitata, come confermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 4321 del 2024 e, in senso conforme, da Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 870 del 2023.

L’interpretazione letterale dell’art. 117 cod. proc. amm., che evoca espressamente il “provvedimento” richiesto e il “provvedimento espresso” sopravvenuto, milita nello stesso senso. Il Collegio ribadisce quindi che con lo strumento processuale in esame non può chiedersi l’accertamento dell’inerzia rispetto alla realizzazione di una mera attività materiale. Per la medesima ragione è inammissibile l’azione di condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando fermi i rimedi esperibili dinanzi al giudice ordinario.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite e nessuna statuizione riguardo al Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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