Ordine di demolizione consequenziale al diniego di condono edilizio (Cons. Stato n. 4366 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione emessa a seguito del rigetto della domanda di condono edilizio costituisce provvedimento meramente consequenziale rispetto alla valutazione di non sanabilità degli abusi. Da tale carattere deriva, sul piano procedimentale, che non è necessario alcun previo ordine di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale del Lazio n. 15/2008, e che è irrilevante l’epoca di ultimazione delle opere. Le ragioni di sanabilità degli abusi devono essere fatte valere nel giudizio di impugnazione contro il diniego di condono, non contro il consequenziale ordine di demolizione. La pretesa di fiscalizzazione dell’abuso per asserito pregiudizio alla stabilità dell’immobile attiene alla fase esecutiva, non alla legittimità del provvedimento repressivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune di Marino gli ha ingiunto di rimuovere un ampliamento realizzato senza titolo edilizio al piano terra del villino di sua proprietà, consistente nella tamponatura di una preesistente tettoia e nella creazione di un locale in muratura e di un vano bagno. L’ordine è stato emesso dopo il rigetto dell’istanza di condono presentata nel 2004.

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso, escludendo la necessità del previo ordine di sospensione dei lavori, ritenendo non pertinenti le censure su correttezza e buona fede e giudicando infondate le doglianze sul difetto di motivazione e sull’impossibilità del ripristino. Il ricorrente ha proposto appello, resistito dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’impugnazione, muovendo da una premessa ricostruttiva: l’ingiunzione a demolire è stata emessa in conseguenza del rigetto della domanda di condono, una volta rimosso ogni ostacolo giuridico al procedimento sanzionatorio, in precedenza sospeso fino alla definizione della sanatoria straordinaria secondo il paradigma della legge n. 47/1985.

Da questo carattere meramente consequenziale del provvedimento discende, sul piano procedimentale, che non era necessario alcun previo ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 15/2008. Ne consegue l’irrilevanza dell’epoca di ultimazione delle opere e del contrasto tra il verbale di sopralluogo del 2008 e l’attestazione di ultimazione risalente al 2004. Il primo motivo è quindi respinto per questa dirimente ragione.

Il medesimo carattere consequenziale preclude al ricorrente di far valere ragioni di sanabilità degli abusi in questo giudizio. Tali ragioni avrebbero dovuto essere coltivate nel separato giudizio contro il diniego di condono, definito con declaratoria di perenzione. Per effetto di tale pronuncia la situazione di abusività si è consolidata e non può essere rimessa in discussione nel contenzioso sull’ordine di demolizione.

Vanno pertanto respinti il secondo motivo, fondato sull’erronea supposizione che le ragioni di diniego siano state riprodotte ex novo con l’ingiunzione, e il quarto, che invoca i principi di buon andamento ed economicità sulla base dell’assunto prospettico di una sopravvenuta assentibilità degli abusi. L’ordine di demolizione resta la conseguenza necessaria della non sanabilità secondo il regime vigente all’epoca della domanda. Per ragioni analoghe è respinto il terzo motivo, sul preteso difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico.

La pretesa alla fiscalizzazione dell’abuso, nel presupposto che la rimozione pregiudichi la stabilità della parte legittima dell’immobile, non attiene alla legittimità del provvedimento, ma può essere fatta valere nella fase esecutiva, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia. L’assunto si basa inoltre su un’apodittica prospettazione del carattere pertinenziale dell’opera. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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