Effetto caducante dell’annullamento della lex specialis e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 2061 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento della lex specialis di gara, disposto dal giudice d’appello con statuizione che ne riconosca l’effetto caducante, travolge l’intera legge di gara e gli atti della procedura successivamente adottati, compreso il provvedimento di aggiudicazione. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse del concorrente non aggiudicatario alla decisione di merito sul ricorso proposto avverso l’aggiudicazione. Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile, e con esso il ricorso incidentale che su quello principale si innesta. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola efficacia espansiva dell’annullamento, senza necessità di esame delle censure di merito.

Il Fatto

Una società operante nel settore diagnostico, seconda classificata in una procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per microbiologia, impugna davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui l’azienda sanitaria capofila ha aggiudicato il lotto 2 a un raggruppamento temporaneo concorrente. La ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, dei verbali di gara e della lex specialis, nella parte in cui imporrebbe requisiti tecnici soddisfacibili da un solo operatore o da nessuno, oltre alla dichiarazione di inefficacia del contratto e al subentro.

Si costituiscono l’amministrazione resistente e la controinteressata; quest’ultima propone ricorso incidentale deducendo l’esclusione della ricorrente. In una prima pronuncia la sezione respinge parzialmente il ricorso e sospende l’esame dei restanti motivi in attesa della definizione dell’appello sulla lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1300 dell’8 febbraio 2024, ha riformato la precedente pronuncia del TAR e ha annullato la lex specialis di gara. La decisione d’appello ha espressamente precisato che l’effetto caducante dell’annullamento si estende all’intera legge di gara e agli atti della procedura successivamente adottati.

La ragione di tale estensione risiede nella natura e nell’essenzialità delle clausole annullate rispetto all’oggetto del contratto, nonché nell’interesse strumentale che ne sorregge l’impugnazione. Le censure sulla lex specialis erano del resto identiche a quelle riproposte nel giudizio, a eccezione del primo motivo già deciso.

Il Tribunale ne trae la conseguenza che gli effetti dell’annullamento raggiungono il provvedimento di aggiudicazione impugnato. La ricorrente non ha quindi più alcun interesse alla decisione di merito. Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La medesima sorte segue il ricorso incidentale, la cui sorte è legata a quella del ricorso principale. Il Collegio ritiene infine di disporre la compensazione delle spese, considerata la complessità delle questioni sollevate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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