Elezioni comunali, verificazione delle preferenze e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 210 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. costituisce lo strumento con cui il giudice amministrativo accerta il risultato effettivo delle operazioni di voto, quando le risultanze dei verbali di sezione siano contestate. Ove la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse all’impugnazione a seguito dell’esito della verificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La compensazione delle spese di giudizio, intervenuta su accordo delle parti, non esclude la condanna della parte che ha richiesto la verificazione al pagamento del compenso dovuto ai funzionari verificatori, liquidato secondo gli artt. 83 e 130 d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato nella lista n. 12 alle elezioni comunali di Pavia dell’8 e 9 giugno 2024, impugnava la proclamazione degli eletti del 12 giugno 2024 e i verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale. Contestava l’attribuzione di preferenze al controinteressato nella sezione n. 34, sostenendo che il corretto conteggio avrebbe determinato la propria elezione in luogo del competitor.

Il controinteressato si costituiva e proponeva ricorso incidentale, censurando a sua volta il numero di preferenze attribuite al ricorrente nelle sezioni nn. 36 e 69. All’udienza del 24 ottobre 2024 il ricorso era trattenuto in decisione; con ordinanza n. 2889 del 24.10.2024 il Collegio disponeva una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidandola al Prefetto di Pavia. La verificazione, depositata il 28 novembre 2024, confermava la posizione del controinteressato. Il ricorrente dichiarava quindi di non avere più interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità in presenza di una situazione sopravvenuta che elide l’interesse all’accoglimento della domanda.

La verificazione disposta in via istruttoria assume rilievo centrale. Il Collegio ne aveva ritenuto la necessità per dirimere le contestazioni incrociate sulla attribuzione delle preferenze nelle tre sezioni indicate. L’esito ha confermato la posizione del controinteressato, con un parziale correttivo, riconoscendogli un numero di preferenze sufficiente a mantenere la carica conseguita con la proclamazione.

Quanto alle spese, il Collegio dà atto dell’accordo delle parti sulla compensazione delle spese di giudizio e la recepisce. La controversia si chiude quindi senza soccombenza in senso sostanziale tra le parti private, in coerenza con la dichiarazione di improcedibilità.

Resta la posizione dei funzionari verificatori, estranei al rapporto processuale. Il Collegio richiama gli artt. 83 e 130 d.P.R. n. 115/2002 e liquida in favore degli stessi, in solido, la somma di € 2.100,00 a titolo di compenso, ponendola a carico della parte ricorrente che aveva richiesto la verificazione. La soluzione segue il criterio dell’onere della prova: chi sollecita l’istruttoria ne sopporta il costo, indipendentemente dall’esito complessivo del giudizio e dalla compensazione tra le parti.

Il dispositivo dichiara pertanto l’improcedibilità, compensa le spese di giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di verificazione, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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