Giudicato amministrativo e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. (TAR Sicilia n. 3562 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esatto contenuto del giudicato si individua non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando questo con la motivazione che lo sorregge, nella parte in cui riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può desumere dal percorso argomentativo della decisione il saggio degli interessi applicabile. Il riferimento dispositivo agli “interessi al saggio legale” comprende anche il tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c., che è parimenti “legale” pur riferendosi a una fattispecie diversa da quella del primo comma. Non è pertanto necessaria la correzione dell’errore materiale del dispositivo, quando il suo significato si ricavi con certezza dalla parte motiva.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, Sezione II, n. 297/2024 del 22 gennaio 2024, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a. Il Comune intimato si è costituito eccependo l’improcedibilità: con delibera consiliare aveva riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza da ottemperare.

La difesa dell’ente ha poi evidenziato una discrasia tra motivazione e dispositivo della pronuncia portata in esecuzione: la prima richiama gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., il secondo menziona genericamente gli interessi al saggio legale. Di qui la sollecitazione a ottenere chiarimenti o la correzione del dispositivo, con richiesta di breve rinvio per integrare la delibera. Nelle more è stato documentato il pagamento dell’importo riconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione interpretativa centrale: se il richiamo dispositivo agli “interessi al saggio legale” coincida con il saggio ordinario del primo comma dell’art. 1284 c.c. o con quello del quarto comma. La risposta è che anche il tasso del quarto comma è “legale”, ma si riferisce a una fattispecie diversa: il primo comma disciplina il saggio ordinario, il quarto il saggio applicabile quando non sia stata convenuta la misura degli interessi e sia stata proposta e accolta domanda giudiziale.

Sul piano della lettura del giudicato, il Tribunale richiama un orientamento consolidato: l’interpretazione della portata del giudicato va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo e nella motivazione che lo sorregge (Cassazione Civile, II, ordinanza n. 5017 del 2024). L’esatto contenuto della sentenza si individua integrando il dispositivo con la motivazione, dovendosi ritenere prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire giustificazione del dictum giudiziale (Cassazione Civile, II, ordinanza n. 24867 del 2023). Il dispositivo, infine, va integrato dalla motivazione, coniugando il decisum con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice (Cassazione Civile, I, n. 9733 del 2022).

Applicando tali principi, il tenore della parte motiva della sentenza portata in ottemperanza appare inequivocabile: l’Amministrazione è tenuta a corrispondere gli interessi calcolati ai sensi del quarto comma dell’art. 1284 c.c. Non vi è quindi necessità di disporre la correzione del dispositivo, il cui esatto contenuto si desume dalla motivazione. Accertato il pagamento dell’importo di € 65.480,33, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere per tale voce.

Per la parte residua, pari alla differenza tra interessi calcolati ai sensi del primo e del quarto comma, il ricorso è fondato. Il giudice rileva che la notifica della sentenza all’Amministrazione è avvenuta il 13 febbraio 2024 e che alla notifica del ricorso in ottemperanza, il 9 luglio 2024, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Non può dispersi il rinvio invocato, per il chiaro tenore dell’art. 73-bis, primo comma, c.p.a. Il Tribunale ordina quindi l’esecuzione entro sessanta giorni e nomina, per l’ulteriore inadempienza, il commissario “ad acta” con termine di novanta giorni, escludendo la fissazione di una somma per le successive violazioni. Le spese sono compensate, tenuto conto che la formulazione del dispositivo può aver ingenerato ragionevoli equivoci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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