Soppressione consorzio bonifica non estingue obbligo ottemperare giudicato (TAR Calabria n. 1638 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un ente pubblico con contestuale messa in liquidazione non ne determina l’estinzione quando la totalità o parte dei rapporti pregressi è affidata a un organo straordinario di liquidazione appositamente istituito. In tale ipotesi l’ente soppresso conserva la propria soggettività giuridica limitatamente ai rapporti in liquidazione e resta tenuto all’ottemperanza del giudicato formatosi sui medesimi. Il giudice amministrativo, accertata la persistenza dell’obbligo e la mancata prova dell’esecuzione, accoglie l’azione ex art. 112 cod. proc. amm. e può condannare l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Il Tribunale di Castrovillari, con decreto ingiuntivo n. 84 dell’11 giugno 2023, ha intimato a un consorzio di bonifica il pagamento di una somma superiore a 48.000 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il decreto, notificato e non opposto, è divenuto definitivamente esecutivo. Il creditore ha quindi notificato atto di precetto e, stante l’inerzia dell’ente, ha proposto ricorso al TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento e l’ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo successivo.
Il consorzio intimato non si è costituito. La questione centrale attiene alla sopravvenuta soppressione dell’ente disposta dalla legge regionale, con messa in liquidazione e subentro di altro consorzio per taluni rapporti: si tratta di stabilire se la soppressione impedisca l’ottemperanza o se l’obbligo permanga in capo all’ente in liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 36 della legge regionale n. 39 del 2023, che sopprime i consorzi di bonifica esistenti e li pone in liquidazione dalla data di approvazione dello statuto del consorzio subentrante, facendo salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa ove ne ricorrano i presupposti. Alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore nominato ad hoc, nel termine di dodici mesi prorogabile. Solo nei rapporti di lavoro il subentro è integrale in capo al nuovo consorzio.
Il Tribunale accerta che la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto del consorzio subentrante, e che non è ancora trascorso il termine per la conclusione della liquidazione. Su questa base richiama il principio per cui la soppressione di un ente pubblico non fa venir meno la sua soggettività quando, pur essendo trasferita la totalità dei rapporti, di una parte di essi sia prevista la liquidazione affidata a un organo appositamente istituito (Cass. civ., Sez. Lav., n. 23732 del 2008; Cass. civ., Sez. III, n. 5279 del 2001; TAR Calabria – Reggio Calabria n. 647 del 2013).
Nel caso concreto, sussistendo un organo straordinario di liquidazione, il Collegio esclude che si sia verificato il fenomeno estintivo, richiamando la propria recente pronuncia (TAR Calabria, Sez. II, n. 1399 del 2024). Il consorzio in liquidazione è dunque tenuto a ottemperare al decreto ingiuntivo e non ha fornito la prova, a lui incombente, dell’esecuzione. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ex art. 112 e ss. cod. proc. amm.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non ravvisando iniquità o cause ostative, determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di ritardo, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege.
Il dispositivo dichiara l’obbligo di ottemperanza entro 60 giorni dalla notifica, nomina Commissario ad acta il Prefetto competente con facoltà di delega e condanna l’ente inadempiente alle spese, liquidate e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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