Ordine di demolizione impugnabile anche senza impugnazione del diniego paesaggistico (Cons. Stato n. 7001 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo è sempre impugnabile, anche quando riproduce pedissequamente un parere endoprocedimentale ostativo non opposto nei termini, potendo il privato far valere in quella sede l’illegittimità derivata dal vizio dell’atto intermedio. L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non è atto meramente esecutivo del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, ma autonoma determinazione adottata all’esito di una rinnovata istruttoria e di un rinnovato esercizio del potere. Il diniego di compatibilità paesaggistico ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 ha natura consultiva ed endoprocedimentale e non è idoneo a consumare il potere dell’amministrazione. L’annullamento dell’ordine demolitorio consegue alla carenza di istruttoria e motivazione del presupposto diniego, valutata alla stregua dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Una società che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande presenta istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per una pergotenda e una struttura di copertura realizzate su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Il Comune rigetta l’istanza, rilevando il superamento del 25% dell’area di sedime e la chiusura del manufatto su due lati. Il provvedimento di diniego non viene impugnato.
Successivamente l’amministrazione adotta un’ordinanza di demolizione delle opere, qualificate come realizzate in totale assenza di titoli abilitativi. La società impugna tale ordinanza davanti al TAR Piemonte, che dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, considerando l’atto demolitorio meramente esecutivo del diniego non opposto. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio censura la lettura formalistica del rapporto tra i due provvedimenti. L’ordinanza impugnata non si limita a dare esecuzione al diniego, ma si fonda su una rinnovata valutazione della disciplina urbanistico-edilizia: l’amministrazione ha rilevato che il manufatto è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo ai sensi del d.P.R. n. 380/2001. Si tratta dunque di un atto autonomo, adottato all’esito di una nuova istruttoria e dopo la partecipazione procedimentale della società, che ha introdotto argomentazioni sulla condonabilità dell’opera.
La Corte respinge anche l’obiezione di contraddittorietà della prospettazione, rilevando che l’appellante ribadisce, anziché disconoscere, la tesi già sostenuta in primo grado. Il diniego di compatibilità paesaggistica, si osserva, mantiene un valore endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale, costituito alternativamente dal rilascio del titolo in sanatoria o dall’ordine di demolizione. In ragione della natura diffusa del vincolo paesaggistico, la sanatoria ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 resta possibile previo ottenimento dello stesso accertamento di compatibilità.
Richiamando l’architettura della legge n. 241/1990, il Collegio afferma che ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso impugnabile, in forza degli artt. 24, 103 e 113 Cost. Il provvedimento finale è sempre impugnabile non solo quando consegue a rinnovata istruttoria, ma anche quando sia pedissequamente riproduttivo di un parere ostativo non opposto, ferma la possibilità di far valere l’illegittimità derivata. Il diniego paesaggistico, nella specie, non risulta adeguatamente supportato sotto il profilo istruttorio e motivazionale.
Accolto l’appello e dichiarata l’ammissibilità del ricorso di primo grado, il Consiglio di Stato annulla l’ordinanza demolitoria unitamente al provvedimento presupposto, per l’invalidità derivata da carenze istruttorie e motivazionali, con necessaria rideterminazione dell’amministrazione. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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