Ottemperanza e commissario ad acta per mancato accredito della carta docente (TAR Lombardia n. 2387 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso presuppone la prova, da parte del creditore, della spettanza del credito e la mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione debitrice, dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. In caso di inottemperanza, il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina fin da subito un commissario ad acta, che opera solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di funzioni istituzionali. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, già risultata vittoriosa in un giudizio ordinario, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi il riconoscimento del diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di 500 euro annui. La sentenza era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e, non impugnata, era passata in giudicato.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al dictum giudiziale, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di dare piena esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Costituendo la sentenza un valido titolo esecutivo, la sua notifica segna il dies a quo per il decorso del termine dilatorio.
Nel merito, il TAR ha ritenuto la domanda fondata. La pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e non era stata contrastata dall’Amministrazione debitrice, che non aveva provato l’avvenuta integrale esecuzione della sentenza. L’inerzia del Ministero integrava quindi la fattispecie dell’inottemperanza al giudicato.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato all’Amministrazione di adempiere entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, con accredito delle somme dovute, detratte eventuali erogazioni medio tempore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato fin da subito il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, che sarà attivabile solo su istanza del creditore e dovrà concludere entro 60 giorni, senza diritto a compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, il Ministero è stato condannato al pagamento degli oneri di lite, quantificati in misura contenuta in ragione della limitata attività difensiva svolta, e distratti in favore del difensore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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