Scatti contributivi per indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 2532 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione, limitativa dei casi di cessazione dal servizio. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sul solo calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita recato dall’art. 6-bis. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri collocato in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. La domanda investe anche la legittimità del silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione e degli atti presupposti e consequenziali.

L’INPS si è costituita con memoria di stile, senza contestare nel merito la pretesa. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 9 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento formatosi in materia, che ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto ai fini dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione storica delle disposizioni che hanno introdotto i sei scatti: l’art. 13 della legge n. 804/1973 per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 per gli ufficiali e, infine, l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che ne aveva circoscritto l’attribuzione ai soli casi di cessazione dal servizio per età, inabilità permanente o decesso.

Il Tribunale affronta il nodo della perdurante vigenza di quest’ultima disposizione. Rileva che il codice dell’ordinamento militare non l’ha abrogata espressamente, ma ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che l’aveva sostituita. Esclude però che l’abrogazione della norma novellatrice faccia rivivere la formulazione originaria: in base al criterio cronologico, la vigenza di una regolamentazione espressa è fattore sufficiente a escludere il ripristino della normativa precedente. Ne consegue che il c.o.m., abrogando l’art. 11, ha inteso abrogare anche il comma 15-bis e la relativa limitazione dei casi di cessazione.

Questa conclusione spiega la ragione dell’art. 1911, comma 3, c.o.m., che lascia fermo, per tutte le forze di polizia ad ordinamento militare, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il codice si è limitato a non innovare il regime vigente per il calcolo del trattamento di fine rapporto, senza che rilevi l’eventuale non coincidenza tra trattamento di fine rapporto e indennità di buonuscita: il richiamo determina quanto meno l’assunzione che il primo comprenda la disciplina recata dalla seconda.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti aventi qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Quanto all’ambito oggettivo, il comma 1 attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 li estende a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità.

Il Collegio esclude infine la natura decadenziale del termine del 30 giugno. Il comma 3 dell’art. 6-bis, nel fissare la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo alla domanda, rende il termine un semplice onere per l’interessato. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e tengono conto della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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