Ordine di demolizione di manufatti abusivi e motivazione per relationem (TAR Emilia-Romagna n. 803 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo è atto a natura vincolata, rigidamente ancorato ai presupposti di fatto e di diritto, e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. Il principio non ammette deroghe per il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso né per la posizione soggettiva del titolare attuale. L’abusività dei manufatti costituisce di per sé motivazione sufficiente della sanzione ripristinatoria e non consente di configurare alcun affidamento tutelato in capo al destinatario. Il richiamo, nel provvedimento, al diniego di condono e alla precedente ingiunzione ne integra per relationem la motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi su due particelle, mediante demolizione di manufatti destinati a magazzini e voliera, realizzati senza titolo. Il provvedimento dà atto che la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 era stata respinta e che la conseguente ordinanza di demolizione del 2010, impugnata insieme al diniego, era stata confermata con sentenza di rigetto del TAR.

Con la nuova ingiunzione l’amministrazione ha assegnato un ulteriore termine di 90 giorni per eseguire la demolizione. Il ricorrente ha dedotto l’errato presupposto della definitività della sentenza di primo grado, non ancora appellata, e il difetto di motivazione e di istruttoria, oltre alla violazione dell’affidamento, chiedendo anche la condanna al risarcimento del danno. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Anzitutto rileva che la sentenza di primo grado è stata appellata senza richiesta di sospensiva e che l’appello è stato respinto dal Cons. Stato con sentenza n. 2052/2023. Il Tribunale ritiene di prescindere dagli effetti di tale pronuncia sull’interesse al ricorso, stante l’infondatezza nel merito.

Quanto al primo motivo, è lo stesso ricorrente ad ammettere che, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, la sentenza di primo grado non era ancora stata appellata. Essa era dunque efficace e doveva essere eseguita dall’amministrazione: la censura non ha pregio.

Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che non è in contestazione l’abusività dei manufatti, essendo stata presentata domanda di condono. Richiama quindi il principio dell’Adunanza plenaria n. 9/2017, secondo cui l’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da titolo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, senza deroghe neppure per il tempo trascorso dall’abuso o per la posizione del titolare attuale.

L’abusività costituisce pertanto motivazione sufficiente della sanzione ripristinatoria e non consente di riconoscere un affidamento tutelato, tanto più che il ricorrente è autore dell’abuso. L’ordinanza impugnata, inoltre, fa seguito al diniego di condono e alla precedente ingiunzione, atti noti al ricorrente ed espressamente richiamati, che ne integrano per relationem la motivazione. Il ricorso è quindi respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *