Ottemperanza alla carta docente: inottemperanza accertata e Commissario ad acta (TAR Liguria n. 729 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. l’eccezione di inammissibilità fondata sull’asserita mancata prova della notifica del titolo esecutivo è superata dalla produzione delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica certificata. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato. La condanna patrimoniale decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e cessa con l’esecuzione o, in difetto, con l’insediamento del Commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, n. 261/2023 del 26 maggio 2023, così come corretta con provvedimento del 5 luglio 2023. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare alla docente, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori.
La domanda di ottemperanza non comprende le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari. La ricorrente chiede anche la condanna del Ministero alla penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica del titolo esecutivo e, nel merito, invoca la difficoltà di dare tempestiva esecuzione alle numerose sentenze della stessa materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare della difesa erariale. La ricorrente ha prodotto le ricevute di accettazione e di consegna dei messaggi di posta elettronica certificata, attestanti la notifica in data 27 marzo 2023 del dispositivo della sentenza da ottemperare all’Ufficio scolastico regionale della Liguria, all’Ufficio scolastico provinciale di Genova e all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Sussistono quindi le condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza, instaurato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata inoltre prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il Ministero va pertanto ordinato a ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma spettante, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi. È accolta anche la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del Commissario.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.