L’ordine di demolizione è motivato dalla descrizione delle opere e dal vincolo (Cons. Stato n. 4844 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, in quanto atto dovuto e vincolato, è sorretta da adeguata motivazione quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo. Non occorre alcuna motivazione specifica in ordine al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria, non essendo configurabile un potere discrezionale. Il riferimento alla normativa urbanistica violata è pertanto superfluo quando l’atto richiami l’assenza del titolo edilizio e l’esistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale comportante la necessità di autorizzazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Veneto l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione e la rimessa in pristino di due capannoni adibiti a ricovero mezzi e materiali, di una cella frigo e di una platea in cemento, individuando in via subordinata l’area da acquisire in caso di inottemperanza.

Il Tribunale accoglieva il ricorso solo in relazione alla determinazione dell’area da acquisire — capo passato in giudicato — e lo respingeva nel resto, escludendo sia la necessità dell’avviso di avvio del procedimento sia il dedotto difetto di motivazione. La società proponeva appello, rinunciando espressamente agli ulteriori profili e contestando la sola parte della sentenza che aveva disatteso il lamentato difetto motivazionale per mancata indicazione delle norme urbanistiche violate. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato incentra la disamina sulla verifica del dedotto difetto di motivazione. L’appellante, pur prendendo atto dell’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, secondo cui l’atto demolitorio non impone di soffermarsi sulle ragioni di interesse pubblico, sosteneva la necessità di un’indicazione, anche sintetica, dei presupposti di fatto e di diritto, dolendosi in particolare dell’omessa puntuale indicazione delle norme urbanistiche asseritamente violate.

La Corte ritiene l’atto adeguatamente motivato, ripercorrendone il tratto testuale. L’ordinanza descrive in modo esatto le opere (capannoni, cella frigo, platea), ne rileva l’evidente incidenza plano-volumetrica e l’impatto sull’impronta estetica dei manufatti preesistenti. L’Ufficio dà atto dell’istruttoria tecnica dalla quale emerge che le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire, in contrasto con la normativa urbanistica, e che insistono in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004, con necessità di preventiva autorizzazione.

Rileva inoltre il richiamo al parere della commissione ambientale, espressasi contraria all’intervento in quanto le opere, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 167-181 del d.lgs. 42/2004, in area vincolata non sono sanabili. Da qui la conclusione che il pur generico riferimento alla disciplina urbanistica è stato operato solo ad abundantiam, risultando l’atto motivato dalla esatta descrizione delle opere e dal riferimento al vincolo.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione, atto dovuto e vincolato, è sorretta da motivazione sufficiente quando l’Amministrazione descrive compiutamente le opere abusive e constata l’esecuzione in assenza del titolo abilitativo, senza che occorra motivazione specifica sul tempo intercorso o sulla proporzionalità della sanzione ripristinatoria, non essendo l’Amministrazione titolare di un potere discrezionale (richiamate Cons. Stato, sez. VII, n. 930 del 2026 e sez. II, n. 829 del 2026). L’appello è pertanto respinto, con esclusione del difetto motivazionale e nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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