Ottemperanza per la carta docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 351 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è proponibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata la formazione del giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento, senza maturare alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro – una sentenza che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’attribuzione del beneficio. La sentenza, ritualmente notificata e munita di attestazione di passaggio in giudicato, non era stata però eseguita dall’Amministrazione.
Decorso inutilmente il termine per l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando che l’azione di ottemperanza è esperibile anche avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione nell’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Nel caso di specie, il giudice ha accertato la pacifica formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Chieti e la mancata esecuzione delle statuizioni in essa contenute da parte del Ministero resistente.
Alla luce di tali presupposti, il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il giudice ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva agli adempimenti nei successivi sessanta giorni, senza compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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