Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2279 del 20.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato e costituisce titolo idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando il provvedimento è divenuto esecutivo per mancata opposizione, è stato notificato con formula esecutiva e l’amministrazione non vi ha dato seguito. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di completa esecuzione, detrae i pagamenti già effettuati, assegna un termine per adempiere e nomina, per l’ipotesi di inerzia, il commissario ad acta. Le spese di registrazione dei decreti, anticipate dalla parte vittoriosa, sono dovute in quanto accessorie alla condanna alle spese di giudizio, con richiamo a Cass. civ., Sez. VI, 29 luglio 2010, n. 17698.

Il Fatto

La società ricorrente ottiene dal Tribunale di Milano tre decreti ingiuntivi con cui l’azienda sanitaria provinciale intimata è condannata al pagamento di tre distinti importi, oltre interessi e refusione delle spese legali. I decreti non vengono opposti e divengono esecutivi; sono notificati muniti di formula esecutiva.

Poiché l’amministrazione debitrice non esegue le statuizioni, la società propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. L’azienda intimata non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di ammissibilità. Il decreto ingiuntivo non opposto — osserva il giudice — definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato, sicché nessun dubbio può porsi sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la sua esecuzione. Il titolo posto a fondamento dell’azione è quindi idoneo.

La verifica dei presupposti è svolta in concreto. I decreti sono divenuti esecutivi per mancata opposizione nei termini di legge; sono stati notificati con formula esecutiva; l’azienda sanitaria non vi ha dato ottemperanza, come attestato dalla documentazione prodotta. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso.

Il giudice dichiara l’obbligo dell’azienda di dare completa esecuzione ai decreti indicati in epigrafe, con detrazione dei pagamenti eventualmente già effettuati. Riconosce inoltre la spettanza delle spese di registrazione dei decreti, in caso di anticipazione da parte della società ricorrente: poiché in caso di condanna della parte soccombente alle spese di giudizio anche occorrende, le spese di registrazione spettano alla parte vittoriosa che le abbia anticipate, richiamando sul punto Cass. civ., Sez. VI, 29 luglio 2010, n. 17698.

Tenuto conto dell’entità del debito, all’amministrazione è assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte. Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con possibilità di delega ad altro dirigente del medesimo Dipartimento.

Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi novanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari — variazioni di bilancio, riconoscimento di debito fuori bilancio, stipula di mutui e prestiti — direttamente o tramite funzionario delegato. Il mandato deve chiudersi in modo compiuto, con esclusione di iniziative di novazione, mediazione, sostituzione, modificazione o transazione del debito e di diluizione o rateizzazione temporale. Il compenso del commissario, posto a carico dell’azienda debitrice, è liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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