Cambio di destinazione del sottotetto e ordine di demolizione tardivo (TAR Sicilia n. 2620 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un sottotetto in spazio abitabile, con opere che ne accrescono le oggettive attitudini funzionali, integra un cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, soggetto a permesso di costruire. L’intervento che incide sul carico urbanistico non può essere qualificato come pertinenza edilizia, né come locale tecnico, quand’anche i prospetti e le sagome preesistenti restino invariati; irrilevante è la circostanza che gli spazi non siano abitati. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non determina alcun legittimo affidamento e non impone all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione sull’interesse pubblico attuale, rafforzando anzi il carattere abusivo dell’intervento. L’individuazione dell’area di sedime da acquisire non deve comparire nell’ingiunzione di demolizione, ma nel successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza. La sostituzione della sanzione pecuniaria alla demolizione va valutata nella fase esecutiva, previa prova dell’impossibilità oggettiva del ripristino.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Belpasso, impugnavano l’ordinanza di demolizione con cui il Dirigente comunale aveva ingiunto di rimuovere, entro novanta giorni, le opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo e di ripristinare lo stato dei luoghi. L’accertamento della Polizia Municipale aveva riguardato la realizzazione di un piano secondo, con due ambienti e sottolocali, copertura in legno e superfici complessive di circa settantaquattro metri quadrati, in contrasto con le norme tecniche di attuazione.
I proprietari deducevano la natura pertinenziale e modesta dei manufatti, l’assenza di incremento di volumetria, l’affidamento ingenerato dalla conoscenza dell’edificazione da parte del Comune, la violazione del principio di proporzionalità e del diritto all’abitazione, l’omessa indicazione dei beni da acquisire in caso di inottemperanza e la mancata valutazione dell’impossibilità del ripristino. Il Comune si costituiva contestando ogni censura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo osservando che le opere non integrano un cambio d’uso del sottotetto, ma la realizzazione di un nuovo piano, con ambienti di altezza ampiamente abitabile. Richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 8256 del 2022, il Tribunale ribadisce che il mutamento tra categorie edilizie non omogenee costituisce modificazione edilizia con effetti sul carico urbanistico, soggetta a permesso di costruire. La qualificazione come locali tecnici è esclusa, essendo intervenuto un mutamento della destinazione d’uso.
Sulla nozione di pertinenza edilizia, il Collegio richiama Consiglio di Stato n. 6438 del 2021: il manufatto può dirsi pertinenziale quando è privo di autonomo valore di mercato e non comporta carico urbanistico. Nella specie le dimensioni rilevanti dell’intervento escludono tale qualificazione. Irrilevante è che gli spazi non siano abitati, poiché è sufficiente una modifica che vari le oggettive attitudini funzionali del bene.
Il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è giudicato non conferente: l’interessato deve provare che il provvedimento comprometta il suo diritto all’abitazione, evenienza non dimostrata, e la questione non rileva in sede di ordine di demolizione, ben potendo l’Amministrazione, dopo l’inottemperanza, acquisire il bene lasciandolo nella disponibilità del proprietario.
Sul secondo motivo, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: il tempo trascorso non genera affidamento e non innesta un onere motivazionale specifico, perché l’ordine di demolizione è atto vincolato. L’inerzia dell’Amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine e il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’edificazione.
Il terzo motivo è infondato: l’individuazione dell’area di pertinenza della res abusiva va compiuta nel provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita, non nell’ingiunzione a demolire. Il quarto motivo è parimenti respinto: la sostituzione della sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 presuppone la dimostrazione dell’impossibilità oggettiva del ripristino e va decisa nella fase esecutiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.