Ordine di demolizione, natura vincolata e nessun affidamento per l’abuso edilizio (C.G.A.R.S. n. 159 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’opera realizzata sine titolo, il provvedimento con cui viene ingiunta, anche tardivamente, la demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo dalla commissione dell’abuso e l’inerzia dell’amministrazione non consentono di configurare un legittimo affidamento alla conservazione dell’opera. Gli atti repressivi degli abusi edilizi, in quanto costituenti attività dovuta, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento. La mancata individuazione, nell’ingiunzione di demolizione, dell’area ulteriore rispetto al sedime non incide sulla sua legittimità, ma soltanto sulla portata dell’effetto acquisitivo al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

Il Fatto

L’appellante, proprietaria di un lotto di terreno nel territorio del Comune di Cinisi, vi aveva edificato circa dieci anni prima un manufatto a una elevazione fuori terra, con struttura portante mista muratura-legno e copertura di travi in legno, perline e tegole, di superficie in pianta di circa 102 mq.

Il competente Settore comunale aveva emanato un’ordinanza-ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, qualificando il manufatto come abusivo e realizzato in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con l’avvertimento in ordine alla sanzione amministrativa pecuniaria e all’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune. Il TAR Sicilia, con sentenza in forma semplificata, aveva respinto il ricorso. L’appellante ha proposto appello articolando quattro motivi, incentrati sulla carenza di istruttoria e motivazione, sul decorso del tempo, sull’assenza dell’avviso di avvio del procedimento, sulla possibile sanatoria e sull’indeterminatezza dell’area da acquisire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ordine intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o quando il titolare attuale non ne sia responsabile.

Quanto alla pretesa inerzia dell’amministrazione, il C.G.A.R.S. ribadisce che essa non può rendere legittimo ciò che era illegittimo sin dall’origine. L’inerzia, della quale la ricorrente ha comunque giovato, non radica alcun affidamento tutelabile in capo a chi ha commesso l’abuso.

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è respinta: gli atti repressivi degli abusi edilizi, in quanto attività dovuta, non richiedono tale adempimento. L’atto impugnato costituisce la fase terminale del procedimento sanzionatorio avviato con il sopralluogo, e la parte non avrebbe comunque potuto apportare alcun utile spunto procedimentale.

Sul secondo motivo, la Corte rileva l’irrilevanza delle deduzioni, non risultando prodotta alcuna istanza di sanatoria e permanendo l’illecito. Il provvedimento è inoltre motivato sotto molteplici profili, emergendo dall’ordine che l’immobile ricade in area sismica e di vincolo aeroportuale. Sul terzo motivo, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2709 del 2023 e n. 3707 del 2022, il Collegio precisa che l’esatta individuazione dell’area di sedime è necessaria solo ai fini dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione. La carente indicazione dell’area ulteriore non incide sulla legittimità dell’ingiunzione, ma semmai impedisce che l’effetto acquisitivo si propaghi oltre il sedime.

Conclusivamente, l’appello è respinto e la sentenza appellata confermata. Nulla è dovuto per le spese del grado in ragione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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