Associazioni ambientaliste, sanatoria postuma e interesse a ricorrere (Cons. Stato n. 1957 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e l’interesse al ricorso costituiscono requisiti distinti: il primo attiene alla titolarità di una posizione differenziata, il secondo all’utilità concreta ricavabile dall’annullamento. La sola deduzione della violazione del divieto di sanatoria paesaggistica postuma in presenza di aumenti volumetrici non radica automaticamente l’interesse, poiché si tratta di norma sostanziale e non di presunzione legale di danno. Chi impugna un permesso in sanatoria per ampliamenti marginali, senza aver contestato i titoli edilizi e paesaggistici originari, deve allegare e dimostrare una lesione concreta e attuale riconducibile all’atto impugnato. Il giudice può avvalersi di consulenza tecnica d’ufficio per verificare la consistenza fattuale delle allegazioni senza sconfinare nel merito. La verifica dell’interesse precede logicamente l’esame della fondatezza e, se l’inammissibilità è confermata, il giudizio d’appello si chiude in rito.

Il Fatto

Cinque associazioni ambientaliste impugnano davanti al T.R.G.A. di Bolzano i permessi di costruire in sanatoria rilasciati da due Comuni e le correlate autorizzazioni paesaggistiche postume della Provincia autonoma, relative alla funivia Tires–Malga Frommer. Le opere erano state realizzate in difformità dai titoli originari del 2021, con ampliamenti delle stazioni a valle e a monte; la società aveva compensato gli incrementi tombando e riempiendo alcuni vani.

Il Tribunale, all’esito di una consulenza tecnica, dichiara inammissibili i ricorsi per difetto di interesse: gli ampliamenti sono modesti e di scarsa percepibilità, mentre l’impianto principale e i titoli presupposti non sono stati contestati. Le associazioni appellano, sostenendo che lo scrutinio sull’interesse sarebbe stato svolto con valutazioni di merito e che la violazione dell’art. 100 L.P. n. 9/2018 integrerebbe di per sé il pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra legittimazione e interesse, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. Le associazioni rappresentano interessi collettivi fruitori dei beni ambientali, ma ciò non estende illimitatamente l’azione, che non può trasformarsi in azione popolare. Occorre una lesione attuale, concreta e direttamente riconducibile all’atto impugnato, nonché un vantaggio effettivo dall’annullamento.

Quanto al primo motivo, il Consiglio ritiene infondata la censura di sconfinamento nel merito. Il giudice può ricorrere alla CTU per accertare la consistenza delle allegazioni, senza pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica. Il Tribunale ha valorizzato il dato che gli atti presupposti dell’opera principale, realmente impattanti, non erano stati impugnati: l’eliminazione dei soli ampliamenti non avrebbe prodotto alcun miglioramento apprezzabile del contesto.

Sul punto centrale, la Corte esclude che il divieto di sanatoria paesaggistica postuma operi come presunzione legale di lesività. Si tratta di norma sostanziale: l’interesse processuale va comunque dimostrato, e l’ordine logico impone di verificarlo prima di esaminare il merito della norma. I richiami generici a consumo di suolo e impermeabilizzazione non sono idonei.

Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama le conclusioni della perizia: le variazioni costituiscono una riprofilatura di modesta entità, con limitata percepibilità visiva; i locali compensati risultano interrati; l’incremento volumetrico è stato compensato mediante tombamento di volumi legittimamente realizzati; il modesto aumento della superficie impermeabile non altera i processi ambientali. A tali conclusioni si affiancano le verifiche del tecnico della Procura.

La Corte ritiene che, in presenza di modifiche non percepibili e compensate, la valutazione postuma non tradisca la ratio dell’art. 100 L.P. n. 9/2018, volta a evitare la legittimazione ex post di interventi dannosi. Non rileva l’aumento del 16,97% evocato dalle appellanti, fondato su un’erronea lettura della CTU riferita ai soli volumi tombati. Mancando la riforma della statuizione pregiudiziale, l’appello è rigettato e i motivi di merito riproposti non possono essere esaminati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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