Quote latte, prescrizione decennale del credito e quinquennale degli interessi (Cons. Stato n. 5415 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievi supplementari sulle quote latte, il credito per la sorte capitale è soggetto al termine di prescrizione decennale, mentre gli interessi si prescrivono nel termine quinquennale. Non trova applicazione il termine breve dell’art. 3 del Regolamento CE n. 2988/95, che costituisce termine minimo e non massimo, salvi i termini più lunghi previsti dal legislatore nazionale. Ove il credito si fondi su un accertamento divenuto definitivo, opera la prescrizione decennale dell’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., con effetto interruttivo e sospensivo già prodotto dal giudicato. La prescrizione maturata prima della notifica dell’atto presupposto non è eccepibile avverso l’atto successivo, impugnabile solo per vizi propri.

Il Fatto

L’AGEA e l’Agenzia delle entrate-riscossione propongono appello avverso la sentenza del TAR Veneto che, in parziale accoglimento del ricorso del produttore, aveva annullato gli atti di riscossione per intervenuta prescrizione degli interessi. Il ricorso originario investiva la comunicazione AGEA del 30.01.2020, con cui si intimava il versamento dei prelievi supplementari sulle quote latte relativi al periodo 1996/97 e dei relativi interessi, e la successiva cartella di pagamento notificata il 05.10.2021 per complessivi Euro 55.078,83.

Il primo giudice accoglieva il ricorso sotto l’unico profilo assorbente della prescrizione degli interessi, respingendo le altre censure. L’Agenzia appellante contesta la qualificazione del termine prescrizionale, sostenendone la natura decennale e non quinquennale, e l’accertamento della prescrizione stessa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancato deposito della sentenza appellata. L’art. 94, comma 1, cod. proc. amm. non commina alcuna decadenza: l’irregolarità è solo formale e non può comportare conseguenze sproporzionate, in virtù del principio di strumentalità delle forme e delle regole del processo amministrativo telematico, come affermato dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2025.

Nel merito la Corte richiama l’orientamento consolidato: per la sorte capitale vale il termine ordinario decennale, per gli interessi quello quinquennale. Il termine breve dell’art. 3 del Regolamento CE n. 2988/95 non si applica, perché i crediti derivano da misure patrimoniali poste a salvaguardia del sistema delle quote latte e perché quella disposizione fissa un termine minimo, non massimo, facendo salvi i termini più lunghi dei legislatori nazionali.

Il credito in esame si fonda sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2491 del 2011, che ha chiuso il contenzioso sulle quote individuali. Da quel giudicato derivano gli effetti interruttivi e sospensivi previsti dagli artt. 2943 e 2945 cod. civ., cessati con la sentenza stessa, dopo la quale opera la prescrizione decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 cod. civ., secondo l’insegnamento della Cass. civ. Sez. trib. n. 24721 del 2024.

Su questa base la notifica dell’intimazione del 7 febbraio 2020 e della cartella del 5 ottobre 2021 risulta tempestiva rispetto al termine decennale decorrente dal giudicato. La Corte ribadisce inoltre che la prescrizione maturata prima della notifica dell’atto presupposto non è eccepibile verso l’atto a valle, non impugnabile se non per vizi propri. Rileva altresì la sospensione della prescrizione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per effetto dell’art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, che richiama l’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015. Il vincolo di solidarietà tra acquirente e produttore, assimilabile al rapporto tra sostituto e sostituito, comporta infine che gli atti interruttivi verso un condebitore spieghino effetto verso gli altri ai sensi dell’art. 1310, comma 1, cod. civ.

L’appello è pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto integralmente. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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