Reato ostativo e permesso di soggiorno richiedono valutazione concreta della pericolosità (C.G.A.R.S. n. 242 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, la condanna definitiva per reato c.d. ostativo non preclude in via automatica il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, bilanciando l’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico con il tipo di reato commesso e le condizioni familiari e lavorative dell’interessato. Il diniego fondato sul mero automatismo della condanna è illegittimo e va annullato, con obbligo di riesame dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore di Palermo aveva respinto l’istanza con decreto dell’8 maggio 2020, qualificando la condanna penale definitiva a suo carico come ostativa alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, e aveva intimato la partenza volontaria entro quindici giorni. L’interessato aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che aveva respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo la valutazione di pericolosità già compiuta a monte dal legislatore.
In appello il ricorrente ha censurato l’automatismo del diniego e ha richiamato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che aveva dichiarato l’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ha inoltre invocato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 5 maggio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sull’intervenuta pronuncia della Consulta, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro alcune fattispecie, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
La Corte costituzionale ha ritenuto contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza la previsione che considerava ostativa la condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., in ragione della forbice edittale contenuta, non idonea a giustificare l’arresto facoltativo in flagranza. L’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non risulta compromesso dall’apprezzamento concreto operato dall’Amministrazione, a sua volta soggetto al sindacato di legittimità del giudice.
Il C.G.A.R.S. ha verificato che la sentenza appellata si fondava proprio sul carattere ostativo della condanna, in conformità alla giurisprudenza amministrativa anteriore alla pronuncia della Consulta. Ha quindi ritenuto fondata la censura dell’appellante, essendo necessaria una valutazione in concreto della pericolosità, superata l’idea dell’accertamento a monte del legislatore.
La Corte ha tratto conferma dal tenore del provvedimento questorile, che qualificava espressamente la condanna come ostativa alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi della norma richiamata. L’appello è stato perciò accolto, con annullamento del diniego e obbligo per la Questura di riesaminare l’istanza, valutando la pericolosità sociale alla luce del tipo di reato e delle condizioni familiari e lavorative, operando il necessario bilanciamento e motivando adeguatamente la scelta, in linea con Cons. Stato, sez. III, n. 9230 del 2023. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità della sopravvenienza normativa applicata.
Nota della Redazione
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