Ordine di demolizione illegittimo per opera risalente a epoca antecedente al 1942 (TAR Sicilia n. 172 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di demolizione che presupponga l’assenza di titolo edilizio per un fabbricato realizzato anteriormente al 1942, epoca in cui il previo rilascio del titolo non era imposto dalla legge n. 1150 del 1942, salva la diversa previsione di regolamenti comunali. L’eventuale ricostruzione delle parti distrutte da un incendio non legittima di per sé la misura repressiva, dovendosi verificare se l’intervento di ripristino sia riconducibile alla manutenzione ordinaria o straordinaria, soggetta a mera autorizzazione e oggi a CILA, ovvero alla ristrutturazione edilizia che esige il titolo concessorio. Il Comune che adotti l’ordine demolitorio senza operare tale verifica fonda il provvedimento su un presupposto erroneo e su difetto di istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria per successione di un fabbricato sito in un Comune siciliano, ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile dell’Ufficio Tecnico le ha ingiunto la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi. L’atto qualificava come abusiva la sopraelevazione del terzo piano con copertura a tetto su un immobile composto da piano terra, primo e secondo piano.

La ricorrente ha dedotto che il fabbricato risale a epoca anteriore al 1942 e che la porzione interessata era stata danneggiata da un incendio nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 1994, con conseguente necessità di demolizione e ricostruzione delle parti pericolanti. Ha quindi articolato motivi di violazione delle norme urbanistiche e di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Il Comune non si è costituito, ma ha depositato documenti e una relazione in adempimento di un’ordinanza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso osservando che la stessa relazione comunale prot. 68 del 5 maggio 2017 conferma come il fabbricato sia stato realizzato antecedentemente al 1942. In tale epoca non era necessario il previo rilascio di un titolo edilizio, introdotto dalla legge n. 1150 del 1942, fatta salva l’esistenza di regolamenti comunali locali, nella specie neppure invocati.

Il TAR ha inoltre valorizzato le fotografie allegate alla nota comunale, dalle quali il manufatto risulta piuttosto risalente e di consistenza e tipologia similare al complesso edilizio. L’assenza del titolo edilizio posta a base dell’ordinanza non trovava dunque riscontro nel presupposto storico dell’immobile.

Quanto all’incendio del 1994, il Tribunale ha chiarito che l’eventuale ricostruzione delle parti distrutte non può di per sé legittimare la misura repressiva. Occorre verificare se l’intervento di ripristino abbia richiesto opere riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria — soggette a mera autorizzazione edilizia e oggi a CILA — oppure alla ristrutturazione edilizia, che necessita di concessione edilizia. Il Comune ha omesso tale qualificazione, così fondando l’ordine su un difetto di istruttoria.

Su queste basi il Collegio ha accolto i primi due motivi, con assorbimento degli ulteriori, articolati in via subordinata e dai quali la ricorrente non avrebbe tratto utilità. L’ordinanza è stata annullata. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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