Sei scatti stipendiali anche a chi cessa dal servizio a domanda (TAR Sicilia n. 173 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel prevedere l’attribuzione di sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. Il richiamo dell’art. 1911, comma 3, c.o.m. non innova la disciplina, ma ne conferma la perdurante vigenza per il trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno, previsto per la domanda di collocamento in quiescenza, non è termine di decadenza, ma onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ne consegue che il collocamento a riposo a domanda, con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, non preclude l’attribuzione dei sei scatti. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e richiede che l’ente alleghi e documenti la data di liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato congedato a domanda dopo aver raggiunto l’età di 55 anni e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva, la decadenza e la prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza del 15 gennaio 2025 e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata: il soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019).
Quanto alla prescrizione, il TAR aderisce all’orientamento secondo cui l’eccezione di prescrizione di un credito è eccezione in senso proprio, che la parte deve sollevare specificando i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’INPS non può limitarsi a indicare in modo dubitativo la data di collocamento a riposo, ma deve dedurre e documentare la data di liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nella specie tale data è ignota.
Nel merito, il Collegio richiama il consolidato orientamento formatosi in materia (Cons. Stato n. 10523 del 2023, n. 2982 del 2023, n. 2826 del 2023; C.G.A. n. 209 del 2023 e n. 1328 del 2022). L’originario meccanismo dei sei aumenti periodici, introdotto dall’art. 13 della legge n. 804/1973 e poi esteso, è stato progressivamente sostituito dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ne ha ampliato la platea al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
Il punto centrale è l’ambito applicativo dell’istituto. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non ha determinato la riviviscenza della norma originaria: l’interprete deve preferire la norma più recente. Nel quadro così delineato, l’art. 1911, comma 3, c.o.m. non innova, ma conferma la vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il calcolo del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare; il richiamo al trattamento di fine rapporto non osta a ricomprendervi l’indennità di buonuscita.
Infine, il Collegio esclude la natura decadenziale del termine del 30 giugno. La sua osservanza è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo; una lettura diversa riservarebbe un trattamento irragionevole a chi presenta la domanda nelle annualità successive. Il ricorso è accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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