Ordine di demolizione: natura vincolata ed estraneità del giudizio di conformità urbanistica (TAR Campania n. 367 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce esplicazione di un potere interamente vincolato e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe condurre ad esito diverso. L’atto è sufficientemente motivato mediante la descrizione delle opere e la constatazione dell’abusività, non dovendo dare conto delle ragioni urbanistiche che impongono il ripristino. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’ordine è irrogato in ogni caso in presenza di abusività formale, cioè di realizzazione senza titolo, a prescindere dalla compatibilità dell’opera con la disciplina urbanistico-edilizia, il cui accertamento appartiene ai procedimenti di conformità. Non è dovuta alcuna motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, essendo la ponderazione già compiuta a monte dal legislatore, né è configurabile un affidamento tutelabile del privato, neppure a notevole distanza di tempo dall’abuso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Giugliano in Campania gli ha ingiunto la demolizione di un locale di circa 400 mq, realizzato con struttura in ferro e copertura a pannelli coibentati su un immobile sito in via Santa Maria a Cubito, in assenza di titolo edilizio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle regole sul giusto procedimento per l’omessa comunicazione di avvio. Con il secondo ha contestato il difetto di motivazione, non avendo l’amministrazione dato conto delle ragioni urbanistiche del ripristino. Con il terzo ha lamentato il mancato apprezzamento dell’interesse pubblico alla demolizione e la carenza di istruttoria.
Il Comune si è costituito contestando nel merito le censure. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’atto impugnato. L’attività di repressione degli abusi edilizi si esprime attraverso un provvedimento di natura vincolata, rispetto al quale la comunicazione di avvio non è necessaria: la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare un esito diverso. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. VI n. 3228 del 2024.
Quanto alla motivazione, il Tribunale osserva che l’ordine di demolizione è atto dovuto e la sua giustificazione consiste nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione dell’abusività, senza necessità di argomentazioni ulteriori. Invoca TAR Sicilia Catania n. 3037 del 2024. Nel caso concreto il provvedimento indica le ragioni dell’abusività, specificando che l’immobile è stato realizzato senza il prescritto permesso di costruire.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra abusività formale e sostanziale. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’ordine è irrogato in ogni caso in cui l’opera sia realizzata in assenza di titolo, indipendentemente dalla sua compatibilità con la disciplina urbanistico-edilizia. Il riscontro di tale compatibilità fuoriesce dalle valutazioni da compiersi in sede repressiva e rientra, ove ne sia fatta istanza, nei procedimenti di accertamento di conformità. Il secondo motivo è dunque infondato.
Il terzo motivo cade per ragioni analoghe. Non occorre alcuna motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, trattandosi di esercizio di potere interamente vincolato, nel quale la ponderazione tra interesse pubblico e privato è già compiuta dal legislatore. Il Collegio richiama Cons. giust. amm. Sicilia n. 701 del 2024 e precisa che il principio vale anche quando l’ordine intervenga a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, non essendo configurabile alcun affidamento meritevole di tutela né margine di discrezionalità dell’amministrazione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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