Richiesta integrazione documentale non tardiva nel condono con parere paesaggistico (TAR Campania n. 369 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il parere di compatibilità paesaggistica costituisce atto endoprocedimentale, le cui valutazioni si consolidano nel provvedimento autorizzatorio o di diniego finale. Il decorso del termine previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non esclude in radice la possibilità per la Soprintendenza di rendere comunque il parere; in tal caso esso perde il carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione competente all’atto finale. Ne consegue che il superamento del termine non preclude all’amministrazione paesistica di chiedere un’integrazione documentale nel corso del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza B.A. e P. per la provincia e il comune di Napoli, in relazione alla pratica di condono edilizio acquisita il 3 settembre 2020, prot. n. 12145, ha comunicato la richiesta di documentazione integrativa, costituita dagli allegati obbligatori alla domanda di condono prot. 2726 del 30 aprile 1986.
Secondo il ricorrente la richiesta era inutiliter data, perché intervenuta dopo la consumazione del termine perentorio per l’esercizio del potere consultivo: decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio, il parere favorevole si sarebbe formato per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990. In subordine ha dedotto l’illogicità della richiesta, perché la documentazione pretesa era già nella disponibilità della Soprintendenza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo profilo richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 10254 del 2023, secondo cui il parere di compatibilità paesaggistica è atto endoprocedimentale inserito nella sequenza preordinata al rilascio o al diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Tribunale riprende poi il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 2836 del 2023: il superamento del termine per l’espressione del parere vincolante ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non consente di escludere in radice la possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento. Quando il termine è superato, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
Da questa ricostruzione il Collegio trae la conseguenza applicativa rilevante ai fini del ricorso: il superamento del termine previsto dall’art. 146 non preclude all’amministrazione paesistica di chiedere un’integrazione documentale. La richiesta, pertanto, non è affetta dal vizio di tardività dedotto.
Quanto alla pretesa pretestuosità della richiesta per duplicazione della documentazione già trasmessa dal Comune, il Tribunale rileva che il rilievo non trova riscontro negli atti del giudizio, mancando la prova della documentazione inviata alla Soprintendenza. Il motivo è quindi respinto anche sotto questo profilo.
Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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