Ordine di demolizione fondato su proprietà dell’area e vincolo cimiteriale (Cons. Stato n. 4865 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato: è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e non richiede alcuna comparazione tra interesse pubblico e posizione del privato. Il proprietario dell’area su cui insiste l’abuso è legittimo destinatario del provvedimento ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, a prescindere dalla sua eventuale qualità di esecutore delle opere. La natura vincolata dell’atto esclude rilievo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e all’eccesso di potere per disparità di trattamento. Il vincolo cimiteriale ex art. 338 r.d. n. 1265/1934 configura una inedificabilità assoluta, non derogabile mediante titoli edilizi, neppure in sanatoria, salvo le tassative eccezioni di legge.
Il Fatto
Un Comune ingiunge al proprietario di un terreno la demolizione di alcune opere abusive, realizzate in assenza di titolo edilizio su un’area classificata a verde pubblico e assoggettata a vincolo cimiteriale. L’abuso contestato consiste in un immobile suddiviso in due corpi di fabbrica con annesse tettoie e in una tettoia isolata, per una superficie coperta rilevante.
Il destinatario impugna l’ordinanza davanti al TAR Lazio, che con la sentenza n. 1430 del 25 gennaio 2024 respinge il ricorso. Il primo giudice rileva la legittimazione passiva del proprietario e la natura vincolata del provvedimento, che rende irrilevanti l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la questione della distanza dal cimitero. Segue appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara in primo luogo inammissibile la censura sul difetto di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, perché non proposta con il ricorso di primo grado. La doglianza è comunque infondata nel merito.
L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato. È sufficientemente motivata quando contiene la descrizione delle opere abusive e non esige alcuna valutazione comparativa con l’interesse del privato, che non può vantare alcun legittimo affidamento nella conservazione dell’abuso (Cons. Stato, sez. VII, n. 9141 del 2025). Nel caso concreto l’atto reca un’analitica descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività, non smentite dall’appellante.
Il proprietario dell’area è legittimo destinatario dell’ordine ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, indipendentemente dal fatto di essere anche esecutore dei lavori (Ad. plen. n. 16 del 2023). La natura vincolata dell’atto esclude rilievo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che l’interessato non ha offerto elementi sulla legittimità urbanistico-edilizia delle opere.
Le opere insistono nella fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338 r.d. n. 1265/1934, che configura un vincolo di inedificabilità assoluta, insuscettibile di deroga mediante titoli edilizi, anche in sanatoria (Cons. Stato, sez. II, n. 2593 del 2026). Quanto all’eccesso di potere per disparità di trattamento, non è configurabile alcun affidamento (Ad. plen. n. 9 del 2017 e n. 16 del 2023) e la censura richiede la prova dell’assoluta identità delle situazioni, non invocabile rispetto ad atti vincolati nell’an e nel contenuto.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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