Ordine di demolizione vincolato e diniego di sanatoria parziale di strada abusiva (TAR Liguria n. 432 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto vincolato: l’amministrazione non è tenuta a valutare le ragioni di interesse pubblico alla rimozione né a comparare gli interessi privati, non essendo configurabile un affidamento sulla conservazione di una situazione contra ius che il tempo non può legittimare. Il diniego di sanatoria edilizia limitata a una porzione dell’opera abusiva è legittimo quando l’istanza non proviene da tutti i proprietari e non è corredata dalle integrazioni documentali reiteratamente richieste. La competenza comunale a ordinare la riduzione in pristino non è esclusa dalla competenza regionale in materia di polizia idraulica, quando l’intervento abbia rilevanza edilizia per la perdurante modifica dello stato dei luoghi. L’omessa indicazione dell’area da acquisire non integra vizio, se l’acquisizione è solo preannunciata per l’ipotesi di inottemperanza.

Il Fatto

Con ordinanza del 1994 il Comune aveva ingiunto ai danti causa dei ricorrenti di demolire una strada carrabile realizzata abusivamente. Il successivo permesso di costruire in sanatoria è stato annullato con sentenza passata in giudicato, perché relativo solo a una parte del tratto sanzionato. Accolto il ricorso per ottemperanza, il Comune ha suddiviso la strada in due tratti e, per quello che attraversa il terreno dei ricorrenti, ha ordinato la demolizione ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, comprendendovi la tombinatura di un rio.

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza e la nota regionale che aveva qualificato abusivo l’intervento. Nelle more è stata presentata una nuova istanza di sanatoria per il solo tratto di interesse, poi respinta per difetto del consenso di tutti i proprietari e per omessa produzione delle integrazioni documentali richieste. Anche tale diniego è stato gravato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo muove dalla pretesa inefficacia della risalente ordinanza demolitoria per effetto delle istanze di sanatoria. Il Collegio lo respinge: dopo l’annullamento giurisdizionale del permesso in sanatoria, l’opera era priva di titolo e il Comune non poteva esimersi dall’ingiungerne la demolizione. Nessuno scostamento rispetto alle statuizioni della sentenza di annullamento, che aveva precisato come la parte di strada non oggetto di istanza mantenesse il carattere abusivo in assenza di motivate determinazioni di modifica.

Le censure sull’incompetenza e sulla titolarità dell’abuso sono infondate. Il Comune non si è ingerito nelle funzioni regionali di polizia idraulica, ma ha esercitato il potere di riduzione in pristino che la normativa sull’abusivismo edilizio gli attribuisce. L’ordine è rivolto a ciascun destinatario per le opere insistenti sui propri terreni, e il tubo ricade su mappali diversi da quello dei ricorrenti. La dedotta autorizzazione idraulica è stata smentita documentalmente dalla difesa regionale, riferendosi a un altro attraversamento. Le fotografie dimostrano che non si tratta di mera posa di un tubo, ma di un attraversamento carrabile con perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Il difetto di motivazione è escluso: l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede valutazione dell’interesse pubblico, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. II, n. 3212 del 2024). L’impossibilità di accesso veicolare al tratto non rende i lavori oggettivamente impossibili, ma solo più onerosi, e attiene alla fase esecutiva. Quanto all’acquisizione gratuita, essa non è stata disposta ma solo preannunciata per l’inottemperanza.

Sul ricorso aggiuntivo, il Collegio ritiene che la seconda ragione di diniego — l’omessa presentazione delle integrazioni, tra cui la relazione geologica, nonostante i solleciti protratti per oltre tre anni — sorregga autonomamente il provvedimento, rendendo superfluo l’esame delle altre censure. È infondato anche il motivo sull’accordo tra proprietari: a fronte di un’opera abusiva accertata, il Comune è vincolato ad applicare le sanzioni, senza obbligo di promuovere d’ufficio un’intesa. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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