Giudicato esterno sul COSAP nei rapporti di durata (Cass. civ. Sez. 1 n. 15617 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi sull’accertamento relativo a un rapporto di durata preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, pur formatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera a condizione che il fatto costitutivo sia il medesimo ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, includendo tutte le questioni che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. La Corte d’appello che, investita dello specifico motivo di appello e delle eccezioni di parte, ometta ogni provvedimento sulla sussistenza del giudicato esterno, viola l’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La società impugnava l’avviso con cui Roma Capitale richiedeva il pagamento del COSAP per l’anno 2013, relativamente a un’intercapedine e alla sovrastante griglia site a ridosso del muro perimetrale di uno stabile di sua proprietà. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, rilevando l’esistenza di un giudicato formatosi tra le stesse parti sulla non debenza del canone. La Corte d’appello di Roma, invece, accoglieva il gravame di Roma Capitale, rivalutando gli elementi istruttori ed entrando nel merito della controversia, senza pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno ritualmente riproposta dalla società.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, ravvisando la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno. Il giudice di appello, investito da uno specifico motivo di gravame volto a confutare l’esistenza del giudicato e messo a conoscenza delle reiterate eccezioni della società, aveva del tutto omesso di esaminare la questione, limitandosi a una rivalutazione del merito.
La Corte ha preliminarmente chiarito che il COSAP non è un’imposta, ma un’entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Ha quindi affermato che, nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato opera anche per periodi temporali diversi, a condizione che il fatto costitutivo sia il medesimo e in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili.
Nella specie, il fatto costitutivo del diritto di Roma Capitale a percepire il canone risultava identico per tutte le annualità, essendo riconducibile alla presenza delle griglie e intercapedini e al momento storico della loro realizzazione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite in materia tributaria, precisando che esso trova applicazione anche al COSAP, atteso che il presupposto della debenza consiste in un accertamento di fatto — concernente le caratteristiche della griglia e il suo originario inglobamento nel fabbricato privato, nonché l’esistenza di un titolo autorizzativo — suscettibile di rimanere stabile nel tempo.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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