L’ordine di demolizione è atto vincolato e non tollera affidamento sulla CILA (C.G.A.R.S. n. 733 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato, che non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Non è configurabile alcun affidamento del privato in ordine alla conservazione di un’opera abusiva, neppure in ragione della risalenza nel tempo dell’intervento. La comunicazione di inizio lavori presentata dopo l’adozione dell’ordine demolitorio non integra un accertamento di conformità e non rende inefficace il provvedimento repressivo, risultando invece diretta a dare esecuzione all’ordine stesso oltre i termini stabiliti. I profili attinenti alla stabilità dell’edificio restano estranei al giudizio di legittimità dell’ordine e attengono al successivo momento esecutivo.

Il Fatto

Gli appellanti, eredi della originaria ricorrente, impugnano la sentenza con cui il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione adottata dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune. La vicenda riguarda un fabbricato a tre elevazioni fuori terra sul quale la dante causa aveva dapprima comunicato l’inizio di opere interne e revisione della copertura, poi presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, positivamente esitata, e successivamente comunicato la realizzazione di una veranda in struttura precaria ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003, con parere favorevole della Soprintendenza condizionato all’arretramento e alla sistemazione a verde.

Il provvedimento demolitorio ha contestato l’aumento del numero dei piani e del volume. Prima della definizione del giudizio di appello, gli appellanti hanno depositato una CILA avente ad oggetto la rimozione della scala di accesso al sottotetto, la chiusura dello stesso e il ripristino della veranda nei termini assentiti; il Comune ha sospeso gli effetti della comunicazione. La questione arriva al C.G.A.R.S. per la dedotta contraddittorietà tra ordine di demolizione e valutazioni espresse dall’Ufficio tecnico sulla CILA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo verificando la natura dell’atto depositato dagli appellanti. La comunicazione non corrisponde ad accertamento di conformità: non è quindi invocabile la giurisprudenza formatasi sul rapporto tra istanza di sanatoria e ordine di demolizione. La CILA, ad avviso del C.G.A.R.S., appare piuttosto diretta a dare esecuzione all’ordine ripristinatorio, per di più oltre i termini fissati nel provvedimento gravato.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene che i profili attinenti alla stabilità dell’edificio attengano al successivo momento dell’esecuzione e non al giudizio di legittimità del provvedimento. La censura non incide dunque sulla validità dell’ordine demolitorio.

Il passaggio centrale riguarda l’affidamento. Per orientamento consolidato, richiamato mediante l’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, l’ordine di demolizione, sia pure tardivo, ha natura vincolata e, in presenza dei presupposti in fatto e in diritto, non necessita di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata.

La Corte rileva che nella specie si verte nell’ipotesi di opere realizzate in difformità rispetto al titolo rilasciato. Ne deriva il rigetto dell’appello, con salvezza delle ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in ordine al comportamento della parte appellante ai fini degli ulteriori provvedimenti. In assenza di costituzione dell’Amministrazione, nulla è dovuto per le spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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