L’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione è atto autonomamente lesivo (C.G.A.R.S. n. 732 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire non si esaurisce nella constatazione della mancata esecuzione, ma contiene anche la disposizione sulla trascrizione presso l’Agenzia del territorio e gli altri adempimenti volti all’acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. Esso è dunque provvedimento autonomamente lesivo e va impugnato con autonoma impugnazione, non costituendo mera conseguenza dell’ordine demolitorio. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso che abbia negato la sussistenza dell’interesse, omettendo ogni esame dei motivi, integra nullità della sentenza per errore palese di rito, con conseguente annullamento e rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di un fondo in Palermo, aveva demolito nel 2006 un immobile preesistente e realizzato nella stessa area un nuovo edificio, presentando istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune rigettava la domanda per contrasto con la disciplina delle distanze tra pareti antistanti non finestrate prevista dalle N.T.A. della Variante Generale al P.R.G.; l’istante, dopo aver chiuso i vani finestra, presentava nuova istanza ex art. 13 l. n. 47/1985, anch’essa respinta. Seguiva un ordine di demolizione, impugnato con ricorso poi dichiarato perento.
Il Comune redigeva quindi un verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire. L’interessata lo impugnava con ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’Amministrazione. Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza n. 700/2023 dichiarava il ricorso inammissibile. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla necessità di rispettare la sequenza procedimentale prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, già evidenziata dalla propria sentenza n. 569/2023 e dal parere delle Sezioni riunite n. 81 del 2023. Su questa base verifica la natura dell’atto gravato.
Il provvedimento impugnato non contiene soltanto l’accertamento della mancata ottemperanza, come ritenuto dal primo giudice: esso dispone anche la trascrizione presso l’Agenzia del territorio e gli ulteriori adempimenti atti a dare attuazione al comma 5 dell’art. 31, finalizzati all’acquisizione al patrimonio comunale. Da qui l’autonoma lesività dell’atto e l’accoglimento del primo motivo, con riforma della statuizione di inammissibilità.
Accertata l’ammissibilità del ricorso introduttivo per la sussistenza dell’interesse, il Collegio applica i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, richiamata anche dalla propria sentenza n. 25 del 2025. L’Adunanza Plenaria, pronunciando sulla questione pregiudiziale sollevata proprio da questo Consiglio, ha affermato che l’erronea declaratoria di inammissibilità per difetto di una condizione dell’azione, con il consequenziale mancato esame della totalità dei motivi, può integrare nullità della sentenza, in armonia con le sentenze nn. 10 e 11 del 2018 della stessa Adunanza Plenaria.
Tra le ipotesi enucleate, quelle di inammissibilità che omettono l’esame del merito, inteso come fatti di causa o come motivi di ricorso, danno luogo ad annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per motivazione apparente o per errore palese di rito. Il caso concreto vi rientra: il primo giudice, senza esaminare alcun motivo, ha pronunciato una sentenza in rito erronea nell’aver ritenuto insussistente l’interesse al ricorso.
Il primo motivo d’appello è quindi accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo esame. Le spese del grado sono dichiarate irripetibili.
Nota della Redazione
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