L’ordine gerarchico deve essere chiaramente percepibile come tale (C.G.A.R.S. n. 729 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari nel Corpo di polizia penitenziaria, la violazione dell’ordine impartito dal superiore gerarchico presuppone che la richiesta sia formulata con modalità idonee a renderla chiaramente percepibile come comando. La mera convocazione trasmessa per il tramite di altro sottoposto, priva di indicazioni sul contenuto della comunicazione, non integra l’infrazione di cui all’art. 3, punto 2, lett. g), d.lgs. n. 449/1992. L’art. 10 della legge n. 395/1990 esige che l’ordine attenga al servizio o alla disciplina e sia formulato in termini non equivoci. L’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima richiede una specifica motivazione sulla gradualità, non potendo colpire chi si sia comunque presentato al superiore.
Il Fatto
L’appellante, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, aveva segnalato alla Direzione condotte ritenute non conformi di un Ispettore, chiedendo tutela. Le interlocuzioni successive non sortirono effetto e la posizione dell’appellante fu oggetto di valutazione disciplinare. Nel settembre 2020, dopo una segnalazione relativa all’uscita di un mezzo di servizio, la Comandante la convocò per comunicazioni riservate; l’appellante si presentò accompagnata da un collega, che fu allontanato.
Ne derivò un procedimento disciplinare per mancata osservanza dell’ordine di conferire con il superiore e per indebite osservazioni. Il Consiglio Regionale di Disciplina derubricò la contestazione alla sola negligenza nell’esecuzione di un ordine, proponendo la pena pecuniaria massima. Il Provveditore Regionale irrogò la sanzione di 5/30 di una mensilità. Il TAR Catania respinse il ricorso; l’interessata propose appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello muovendo dal primo gruppo di censure, ritenuto dirimente. Richiama l’art. 10 della legge n. 395/1990, come integrato dall’art. 8 del d.P.R. n. 82/1999, secondo cui l’appartenente al Corpo è tenuto a eseguire gli ordini del superiore, purché attinenti al servizio o alla disciplina e non lesivi della dignità personale.
La Corte osserva che l’ordine si distingue, tra i provvedimenti amministrativi, non solo per la sussistenza della gerarchia, ma per la consistenza di comando che definisce esattamente il comportamento da tenere. Nel caso concreto il superiore si era limitata a convocare l’appellante tramite altro sottoposto, senza alcuna indicazione: la richiesta appariva una mera convocazione, priva di formalità.
Difetta dunque la consistenza di un ordine gerarchico chiaramente percepibile come tale. La comunicazione era facilmente riconducibile dall’interessata alla questione dalla stessa sollevata, come confermato dalla documentazione in atti. Su questa base l’appello è accolto nel primo motivo, assorbente.
Il secondo motivo è virtualmente fondato. La contestazione era stata derubricata a una sola violazione, ma per quella ritenuta sussistente era stata applicata la sanzione più grave, senza motivazione sull’entità. Il provvedimento, se non fosse già illegittimo, risulterebbe non motivato sul punto: la misura massima avrebbe potuto colpire chi non si fosse presentato affatto, non chi si era presentato con qualche minuto di ritardo.
Da tali rilievi deriva l’accoglimento virtuale del terzo e quarto gruppo di censure; il quinto motivo, attinente a fatti estranei al caso, non è esaminato. In riforma della sentenza, il Collegio annulla i provvedimenti gravati e condanna le Amministrazioni in solido alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4000.
Nota della Redazione
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