Ordine di messa in pristino e opere abusive: legittimo il provvedimento comunale (TAR Sicilia n. 2408 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine comunale di messa in pristino in danno, adottato per l’inottemperanza a una precedente ordinanza sindacale che imponeva la regimentazione e il convogliamento delle acque meteoriche, è legittimo quando la verificazione disposta in giudizio accerta la non idoneità delle opere realizzate dal privato. L’assenza di autorizzazione e di verifica idraulica estesa al bacino di riferimento esclude che le opere assicurino il normale deflusso delle acque. Le censure relative al potere dell’amministrazione di ordinare gli interventi sono inammissibili se l’atto presupposto non è stato impugnato, mentre quelle relative all’accertamento dell’inottemperanza restano esaminabili nel merito. Le censure di carattere formale sono sanate ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.
Il Fatto
La ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Responsabile del V Settore del Comune aveva disposto la messa in pristino in danno, dopo aver accertato l’inottemperanza a una precedente ordinanza sindacale. Quell’ordinanza imponeva alla ricorrente di realizzare gli accorgimenti necessari per la regimentazione e il convogliamento delle acque meteoriche.
La ricorrente deduceva carenza di potere, omessa attuazione del contraddittorio in relazione al sopralluogo, difetto del presupposto e carenza di motivazione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’ordinanza presupposta e per omessa notifica a un ente che assumeva rivestire la qualità di controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esaminava anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto. L’eccezione era accolta solo in relazione al primo motivo, con cui si contestava il potere del Comune di ordinare gli interventi: su quel profilo il ricorso era inammissibile. Gli altri motivi, aventi ad oggetto la contestazione dell’inottemperanza alla disposizione sindacale, restavano invece esaminabili nel merito.
Quanto all’eccezione di disintegrità del contraddittorio, il Tribunale la riteneva infondata. L’ente non menzionato nell’atto impugnato non aveva interesse al suo mantenimento in vita e non poteva quindi qualificarsi come controinteressato.
Nel merito il ricorso era respinto. Il Collegio richiamava le conclusioni della verificazione disposta in giudizio, che aveva attestato la presenza di una condotta interrata realizzata in assenza di autorizzazione comunale e priva di verifica idraulica in relazione al bacino di riferimento. Secondo il verificatore, l’assenza di qualsiasi autorizzazione o studio idraulico non garantisce che le opere assicurino il normale deflusso delle acque meteoriche; irrilevante era la perizia giurata di piena funzionalità, se non supportata da verifica idraulica estesa all’intero bacino.
Da tali conclusioni derivava la legittimità dell’ordine impartito dal Comune, avuto riguardo alla non idoneità delle misure adottate dalla ricorrente. Il Tribunale riteneva inoltre inconferente il mancato riscontro del Comune all’istanza di verifica dell’avvenuto adempimento, trattandosi di istanza successiva all’adozione del provvedimento impugnato e, come tale, inidonea a incidere sulla sua legittimità.
Per le censure di carattere formale il Collegio si limitava a richiamare il principio di sanatoria codificato nell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990. Il ricorso era dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e a quelle della verificazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.