Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità della domanda (TAR Lombardia n. 1804 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla decisione. Il giudice prende atto di tale dichiarazione e, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la valutazione della prova orale, con punteggio pari a 60/100 e giudizio di non idoneità, resa dalla Sottocommissione n. 2 del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, classe di concorso AC24. Con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento del provvedimento di valutazione e degli atti presupposti, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Con motivi aggiunti, depositati dopo la produzione in giudizio degli atti, ha esteso l’impugnazione al verbale n. 19 di svolgimento delle prove orali e alla griglia di valutazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito per resistere. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione Terza. In data 3 maggio 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso; all’udienza pubblica del 6 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dall’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente e ne trae la conseguenza processuale: ricorso e motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Il percorso argomentativo ruota attorno al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte può dichiarare, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla decisione stessa, provocando così la presa d’atto del giudice.

Il Tribunale precisa i limiti del proprio potere. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. Da ciò discende, come conseguenza necessaria, la declaratoria di improcedibilità del gravame.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968. La decisione resta sul piano processuale e non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, in considerazione della natura in rito della decisione. Il dispositivo ordina infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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