Rimozione degli abusi prima della decadenza e sospensione cautelare del provvedimento (TAR Basilicata n. 64 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la dedotta e documentata rimozione degli abusi, intervenuta prima dell’adozione del provvedimento di decadenza demaniale, integra il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. La valutazione circa l’effettività e la tempestività del ripristino è rinviata alla fase di merito, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio. In presenza di un rapporto concessorio in essere, la prevalenza deve essere accordata agli interessi sottesi alla prosecuzione del rapporto, specie quando la pendenza della stagione balneare rende l’utile fruizione dei servizi turistici un’esigenza pubblicistica meritevole di tutela nella fase cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, concessionaria di un bene demaniale marittimo, impugnava l’ordinanza con cui l’Amministrazione aveva disposto la decadenza demaniale per contestati abusi nell’utilizzo del bene. Nel ricorso, accompagnato da domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento, la società allegava di aver rimosso gli abusi contestati prima ancora che il provvedimento decadenziale fosse adottato.
Si costituivano soltanto le amministrazioni statali, mentre la Regione Basilicata restava non costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha ritenuto, in sede di sommario esame proprio della fase cautelare, che la parte ricorrente avesse fornito idonei elementi a comprova dell’intervenuta rimozione degli abusi prima dell’adozione del provvedimento decadenziale. Tale circostanza, se verificata, è suscettibile di inficiare il presupposto stesso del provvedimento, che postula la protrazione dell’abusiva utilizzazione del bene.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha valorizzato la particolare natura del bene oggetto di concessione e la sua destinazione turistico-balneare: la pendenza della stagione balneare rendeva l’interruzione del rapporto concessorio pregiudizievole non solo per l’operatore economico ma anche per la collettività, che dall’utile fruizione dei servizi turistici trae un beneficio diretto. Tale esigenza pubblicistica ha indotto il tribunale a ritenere preferibile la prosecuzione del rapporto concessorio nella fase interinale.
Il fumus boni iuris e il periculum in mora sono stati pertanto ritenuti sussistenti, con conseguente accoglimento della domanda cautelare e sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, fermo restando che la verifica piena dell’effettività e della tempestività del ripristino è rimessa alla sede di merito, con possibilità di approfondimenti istruttori.
Il tribunale ha infine fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giuste ragioni.
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Nota della Redazione
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