Sanzione paesaggistica per attività di cava non applicabile prima del 2008 (Cons. Stato n. 6138 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 per le opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica non può essere quantificata con riferimento ai profitti ricavati da attività di coltivazione di cava svolta in un periodo in cui la legge escludeva espressamente le cave dal campo di applicazione dell’autorizzazione paesaggistica. L’originario art. 146, comma 14, del d.lgs. n. 42 del 2004 sottraeva infatti le attività di coltivazione di cave e torbiere alle disposizioni del medesimo articolo, con riserva delle potestà del Ministero dell’ambiente e delle valutazioni della soprintendenza sui profili paesaggistici. Solo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 63 del 2008, in vigore dal 24 aprile 2008, ha esteso la disciplina anche alle cave. Ne consegue che la sanzione deve essere parametrata ai soli profitti riferibili al periodo successivo a tale data, con annullamento parziale dell’atto e obbligo di rideterminazione in via conformativa.
Il Fatto
Una società esercente attività estrattiva in una cava insisteva su un’area gravata da vincolo paesaggistico apposto con decreto ministeriale del 1968. L’attività era proseguita in forza di un’autorizzazione regionale provvisoria del 1993, rilasciata secondo la disciplina regionale in materia di cave. Negli anni successivi la società attivava la procedura di verifica ambientale, presentava un aggiornamento del progetto di coltivazione e chiedeva infine all’ente delegato l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
L’Unione dei Comuni competente, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, accoglieva l’istanza di sanatoria e contestualmente applicava una sanzione amministrativa di importo corrispondente al maggiore tra il danno ambientale e il profitto dichiarati in una perizia giurata prodotta dalla stessa società. Il ricorso proposto davanti al TAR Sardegna veniva respinto, anche quanto ai motivi aggiunti. La società appellava, censurando tra l’altro l’individuazione del periodo di riferimento per il calcolo della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla motivazione per relationem: il rinvio ad altra pronuncia è ammissibile quando il riferimento è chiaro e la fattispecie richiamata è sostanzialmente sovrapponibile, mentre l’appellante si limita a una contestazione generica. Su questa base la Sezione richiama le proprie sentenze n. 1057 e n. 1337 del 2025, rese su vicende analoghe relative a operatori della medesima area, e dichiara di non discostarsene.
Nel merito, il punto centrale è che l’autorizzazione paesaggistica non può essere sostituita dagli atti invocati dall’appellante: nè lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, nè i pareri del servizio di tutela del paesaggio, nè il procedimento di verifica ambientale. La Sezione ribadisce che l’atto amministrativo implicito richiede il collegamento esclusivo e bilaterale tra atto presupposto e atto presupponente, secondo il criterio enunciato da Cons. Stato, sez. VI, n. 5887 del 2014. Nella specie la legge pretende un provvedimento tipico e riferito a singole opere, e i profili ambientali restano distinti da quelli paesaggistici, come chiarito dalle note regionali richiamate.
L’appello risulta invece fondato in parte. La Sezione ricostruisce il quadro normativo e rileva che l’originaria formulazione dell’art. 146, comma 14, del d.lgs. n. 42 del 2004 escludeva espressamente le attività di coltivazione di cave e torbiere. Solo l’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008 ha esteso la disciplina anche alle cave. La modifica dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, disposta dalla medesima fonte, ha un oggetto diverso e non incide sull’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 146.
Da qui la conseguenza: l’atto sanzionatorio viene annullato in parte qua e l’amministrazione dovrà rideterminare la sanzione parametrandola ai soli profitti riferibili al periodo compreso tra il 24 aprile 2008 e la data di presentazione dell’istanza di accertamento. Restano invece infondati gli altri motivi: il criterio della perizia giurata non è irragionevole, nè si configura la denunciata disparità di trattamento rispetto agli operatori soggetti a sanzione forfettaria, tanto più considerata la riduzione conseguente all’accoglimento parziale. Infondata è anche la contestazione della riferibilità del vincolo all’area, contraddittoria rispetto alla stessa istanza di sanatoria. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.