Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4802 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la ritualità della domanda e l’inerzia dell’Amministrazione, condanna la stessa a dare piena e completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, assegnando un termine per l’adempimento. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo legittima la proposizione del ricorso. Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina commissario ad acta un organo dell’Amministrazione debitrice, il quale esegue il giudicato anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Le spese seguono il principio della soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, con liquidazione contenuta nei procedimenti a carattere seriale.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.

La decisione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dalla legge. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti del rito. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 11.7.2025; è decorso inutilmente il termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il titolo è passato in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria; il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato il 5.8.2026.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica in favore della ricorrente secondo le indicazioni del giudice del lavoro. La condanna è stata pronunciata sul presupposto che nelle more non risulti alcun adempimento.

Il Tribunale ha poi esercitato il potere di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo. Questi, a semplice richiesta della parte interessata e in qualità di organo ausiliario del giudice, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro 60 giorni dalla richiesta. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Sulle spese ha applicato il principio della soccombenza, liquidandole in misura contenuta in ragione del carattere seriale della controversia, che verte su un’unica questione e non richiede l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221 e la giurisprudenza ivi richiamata. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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