Appalto integrato e servizi tecnici: legittima la qualificazione tramite progettista esterno (Cons. Stato n. 7031 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto integrato, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto hanno autonomia funzionale e, in presenza di mere integrazioni o specificazioni, si interpretano congiuntamente, senza che il secondo prevalga sul primo in senso gerarchico. I servizi tecnici propedeutici alla progettazione esecutiva, qualificati dalla lex specialis con propri requisiti idoneativi, ben possono essere espletati da un soggetto esterno all’operatore, purché questi sia indicato nel D.G.U.E. con il gruppo di lavoro nel numero e nelle qualifiche richiesti. La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale può avvenire mediante attestazioni del committente privato, senza necessità di approvazione o certificato di collaudo, essendo sufficienti il contratto e le fatture quietanzate. La valutazione del grave illecito professionale è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e il sindacato giurisdizionale resta sul piano della non pretestuosità. Il contratto di avvalimento tecnico-operativo è valido quando indica in modo specifico risorse, mezzi e attrezzature messi a disposizione.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale mandataria di un’ATI, impugna davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, l’aggiudicazione di una gara per appalto integrato finanziata con risorse PNRR, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di risanamento e digitalizzazione delle reti di distribuzione idrica. Il ricorso principale e i motivi aggiunti vengono respinti; il ricorso incidentale della controinteressata è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La ricorrente appella deducendo sette motivi, tra cui l’illegittimità dell’indicazione di un progettista esterno all’ATI, la carenza dei requisiti speciali in capo al progettista indicato, la mancata comprova degli stessi, la sussistenza di un grave illecito professionale non valutato, l’illegittimità dell’avvalimento e la violazione dello stand still sostanziale. La controinteressata si costituisce e ripropone in via cautelativa i motivi del ricorso incidentale non esaminati in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla qualificazione dei servizi tecnici e all’ammissibilità del progettista esterno, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, V, n. 3394 del 2024; Cons. Stato, V, n. 7573 del 2022) secondo cui bando, disciplinare e capitolato hanno ciascuno propria autonomia e funzione, integrandosi reciprocamente quando il capitolato si limita a specificare aspetti tecnici. L’interpretazione della lex specialis segue i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., senza procedimenti integrativi, e in caso di ambiguità prevale il significato più favorevole al concorrente in forza del favor partecipationis (Cons. Stato, V, n. 1439 del 2024).
Applicando tali criteri, il Collegio esclude contrasto tra art. 6.1 del disciplinare e art. 1 del capitolato: il primo richiede requisiti idoneativi per i servizi tecnici, il secondo li definisce propedeutici alla progettazione esecutiva. Ne consegue la legittimità della qualificazione dell’aggiudicataria che si è avvalsa dei requisiti posseduti dalla società di ingegneria, la quale ha indicato nel D.G.U.E. il gruppo di lavoro con le qualifiche richieste.
Infondato anche il secondo motivo: il progetto esecutivo/cantierabile rientra tra i servizi spendibili ai fini dell’art. 6.3 del disciplinare, che non impone lo svolgimento di servizi “analoghi” alla progettazione esecutiva in senso stretto. Quanto alla comprova, il Collegio ritiene sufficienti le attestazioni del committente privato con contratto e fatture, richiamando il parere ANAC n. 594 del 2024; né la nota del committente pubblico esclude l’esecuzione dei servizi, letta insieme alla documentazione prodotta.
Sul grave illecito professionale da richiesta di rinvio a giudizio non dichiarata, il Consiglio richiama l’orientamento consolidato (Cass. civ. SS.UU. n. 2312 del 2012; Cons. Stato, V, n. 3537 del 2025): la nozione è rimessa alla P.A. e il sindacato resta sulla non pretestuosità. Nel caso, al momento della domanda non vi era decreto di rinvio a giudizio e la stazione appaltante, a conoscenza della richiesta, ha comunque proceduto all’aggiudicazione, esprimendo un giudizio implicito di non rilevanza.
L’avvalimento tecnico-operativo è ritenuto legittimo perché il contratto indica specificamente risorse, mezzi e attrezzature (Cons. Stato, V, n. 10604 del 2022; Cons. Stato, V, n. 8074 del 2021). Quanto allo stand still, la stazione appaltante ha sottoscritto il contratto solo dopo il rigetto delle istanze cautelari, senza violare l’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.; trattandosi di procedura PNRR, l’annullamento non comporta caducazione del contratto ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole